Covip, pubblicati i chiarimenti sulle scelte di destinazione del Tfr
La Covip ha reso noto le modifiche ai chiarimenti pubblicati il 24 ottobre del 2008 riguardanti le scelte di destinazione del Tfr (delibera 25 ottobre 2017, in Gazzetta Ufficiale 259 del 6 novembre 2017).
Tali modifiche si sono rese necessarie in seguito all'approvazione della legge 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza, pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale 189 del 14 agosto 2017) che ha introdotto alcune novità in ordine a:
• destinazione alle forme pensionistiche complementari degli accantonamenti relativi al Tfr;
• diritto all'anticipo della prestazione nel caso di cessazione dell'attività lavorativa;
• riscatti della posizione individuale maturata e del relativo regime tributario.
Le modifiche introdotte alla deliberazione Covip del 24 ottobre 2008 riguardano il paragrafo «lavoratore riassunto che aveva conferito il Tfr ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione a tale forma, non ha riscattato integralmente la posizione», con particolare riferimento ai paragrafi che disciplinano gli aspetti temporali entro i quali il lavoratore può effettuare la scelta di destinare il proprio Tfr.
Più specificatamente, i lavoratori hanno a disposizione sei mesi dalla data di assunzione per esprimere la propria volontà, fermo restando che la scelta, in questo caso, non sarà tra la destinazione del Tfr a previdenza complementare o il mantenimento di tale trattamento secondo le norme dell'articolo 2120 del codice civile, ma si limiterà alla individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire il Tfr maturando ed, eventualmente, alla percentuale di Tfr da destinare a previdenza complementare. Nel caso in cui gli accordi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro non contengano disposizioni circa la percentuale minima di Tfr da destinare alla previdenza complementare, è devoluto l'intero Tfr maturando, salvo che per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, per i quali sarà versata una quota di Tfr non inferiore al 50%, in coerenza con le previsioni dell'articolo 8, comma 7, lettera c, punto 2 del decreto legislativo 252/2005.
In conseguenza di questa modifica, è stato variato il contenuto del modulo che illustra i contenuti della “comunicazione in ordine alla forma pensionistica complementare alla quale conferire il trattamento di fine rapporto”. In questo modulo, il contenuto della nota 1 viene quindi sostituito con un nuovo che informa e spiega al lavoratore che la scelta consentita è solo se gli accordi prevedano la devoluzione del Tfr ai fondi di carattere collettivo in misura parziale. Qualora gli accordi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro nulla dispongano circa la percentuale minima di Tfr da destinare a previdenza complementare, sarà devoluto l'intero Tfr maturando, salvo che per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, per i quali sarà versata una quota di Tfr non inferiore al 50 per cento.