Contenzioso

Due vie in caso di sconfitta sui costi delle collaborazioni

di Rosanna Acierno

In caso di controlli sui costi delle collaborazioni a progetto, se l’ufficio o il giudice tributario non dovessero accogliere le ragioni della società accertata, nulla è ancora perduto. L’impresa, infatti, potrebbe fare leva sull’articolo 110, comma 8, del Dpr 917/86, secondo cui: «La rettifica da parte dell’ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L’ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi».

In pratica, se l’ufficio intende disconoscere una deduzione (nel caso specifico per lavoro a progetto) per difetto di competenza, perché imputata all’esercizio errato, prima di rettificare il reddito imponibile del periodo dovrà contestualmente verificare come il costo contestato avrebbe inciso sul periodo d’imposta cui avrebbe dovuto essere imputato. Se, poi, da questo esame deriva un’imposta indebitamente assolta, sorge l’obbligo di un rimborso. Pertanto, l’ufficio dovrebbe compensare il debito e il credito e, solo successivamente, accertare e iscrivere a ruolo solo la eventuale differenza.

Va ricordato che, con orientamento consolidato, la giurisprudenza di legittimità ha statuito l’inderogabilità del principio di competenza, affermando che al contribuente non è consentito scegliere il periodo d’imposta nel quale poter dedurre un costo, dovendo rispettare i principi di cui all’articolo 109 del Dpr 917/86.

D’altro canto, la stessa Corte di cassazione ha affermato che, sulla base del divieto di doppia imposizione, al contribuente deve essere riconosciuto il diritto a recuperare la maggiore imposta indebitamente corrisposta mediante gli strumenti e nei termini che il sistema fiscale gli mette a disposizione (Cassazione 6331/2008 e 16023/2009).

Sul punto, anche la stessa agenzia delle Entrate è concorde: il riconoscimento del diritto di recupero della maggiore imposta indebitamente corrisposta è ottenibile anche in sede di adesione (circolari 23/E/2010 e 31/E del 2012).

Perciò, se l’ufficio non provvedesse celermente al rimborso delle somme o alla riliquidazione delle dichiarazioni, la società accertata potrebbe presentare una dichiarazione integrativa a favore per effetto della mancata deduzione degli emolumenti corrisposti al lavoratore a progetto, per l’anno di imposta accertato e per gli anni successivi. Qualora, invece, fossero già spirati i termini per la presentazione di quest’ultima, la società accertata potrà comunque presentare un’istanza di rimborso e chiedere così la restituzione delle maggiori somme versate per effetto della mancata deduzione degli emolumenti corrisposti al lavoratore a progetto.

Peraltro, nel caso di istanza di rimborso, il termine per la sua presentazione è quello ordinario decennale, così come statuito dalla giurisprudenza di legittimità a decorrere dalla formazione del giudicato (Cassazione 11728/2016 e 4342/2016).

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