Adempimenti

Manifestazioni pubbliche: nuovo modello organizzativo del ministero dell’Interno per la sicurezza

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di Mario Gallo

Con la circolare del 18 luglio 2018, n. 11001/1/110/(10) il ministero dell'Interno ha dettato le nuove direttive in materia di modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche; si tratta di un provvedimento che era particolarmente atteso in quanto occorre considerare che in Italia una fetta importante del Pil deriva proprio da tale settore che appare sempre più in continua espansione.
La presenza di numerose persone in occasione di tali eventi e le ben note vicende legate al terrorismo hanno posto al centro dell'attenzione, quindi, il delicato problema sia di tutelare la sicurezza degli utenti, sia dei lavoratori occupati a vario titolo nelle manifestazioni.
Con questo provvedimento, quindi, il ministero dell'Interno ha emanato importanti indicazioni operative che tentano di operare una semplificazione in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi, con eliminazione della valutazione tabellare delle criticità e una maggiore responsabilizzazione delle amministrazioni comunali, che in materia disporranno di una maggiore libertà di manovra nell'adottare in vari provvedimenti.
La circolare, inoltre, deve essere necessariamente tenuta presente dal datore di lavoro anche ai fini di quanto stabilisce il Dlgs n.81/2008.
Campo di applicazione e profili procedurali- La circolare del 18 luglio 2018 si applica, quindi, alle pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio; grava sull'organizzatore l'obbligo d'inviare al Comune, con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento, l'istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche l'indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare.
Ove si tratti di eventi di pubblico spettacolo, il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, secondo le previsioni dell'articolo 80 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovrà acquisire il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
Nelle altre ipotesi, invece, il Comune potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo, indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi.
Qualora, poi, nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di security o di safety di tale complessità e delicatezza da richiedere un'analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, il Sindaco, o il Presidente della Commissione di vigilanza, ne informerà la Prefettura.
Sarà cura della Prefettura, acquisita la documentazione prodotta dall'organizzatore e qualora ne constati l'effettiva esigenza, sottoporre l'argomento all'esame del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato alla partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco.
In tal caso, nell'ambito del Comitato, saranno definiti i dispositivi di security, nonché valutati quelli di safety, eventualmente modificando o implementando le misure previste dall'organizzatore, ove ciò risulti necessario in un'ottica di ottimizzazione dell'efficacia del generale dispositivo di sicurezza.
Per le manifestazioni di cui agli articoli 18 e 25 del Regio decreto n. 773/1931, il Questore interesserà il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica solo in relazione a quegli eventi che implicano un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte.
Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio - Nella circolare sono fornite, inoltre, alcune indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, non assoggettate ai procedimenti di cui all'articolo 80 del già citato Regio decreto n. 773/1931.
Lo stesso provvedimento, poi, stabilisce che per le manifestazioni di pubblico spettacolo che si tengono in luoghi all'aperto assoggettate ai procedimenti di cui all'articolo 80 del predetto Regio decreto e che presentino peculiari condizioni di criticità, le linee guida possono costituire un utile riferimento integrativo degli aspetti non già ricompresi nelle vigenti norme di sicurezza per esse applicabili.
Da osservare che non è più richiesta una valutazione tabellare dell'analisi del rischio, ma per ogni evento dovrà essere predisposto un piano di emergenza e attivato anche un centro di coordinamento per la gestione della sicurezza che agevoli la comunicazione tra le forze di polizia e tutti gli attori presenti nell'area dell'evento.
Tali misure andranno considerate, poi, dal datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi (Dvr) secondo quanto stabilisce il Dlgs n. 81/2008.

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