Previdenza

Personale in disponibilità, adempimenti contributivi e riflessi sul trattamento pensionistico

di Silavano Imbriaci

La circolare Inps n. 114 del 13 luglio 2017 fornisce istruzioni agli uffici in merito alla gestione contributiva dei dipendenti pubblici collocati in disponibilità ai sensi degli articoli 33, 34 e 34 bis del dlgs n. 165/2001. Tali norme si occupano della gestione, anche a livello di trattamento pensionistico, del personale che le amministrazioni pubbliche non sono state in grado di impiegare diversamente o nell'ambito della propria struttura o all'interno della medesima amministrazione (anche in ambito regionale) o comunque in altra e diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.

Premesso che il rapporto di lavoro del lavoratore collocato in disponibilità non si estingue ma resta sospeso (articolo 33, comma 8, dlgs n. 165/2001 cit.), la retribuzione è sostituita da una forma di indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di ogni altro emolumento retributivo (eccetto l'Anf) per la durata massima di 24 mesi (prorogabili per altri 24 ove nel frattempo il lavoratore raggiunga i requisiti per il trattamento pensionistico).

Quanto alla contribuzione durante il periodo di pagamento dell'indennità l'amministrazione conserva intatto l'obbligo di garantire la copertura contributiva, con conseguente rilevanza del periodo ai fini della liquidazione del trattamento finale (nella combinazione Tfs/Tfr, in ragione dell'anno di assunzione e della tipologia di contratto; cfr. anche la circolare ex Inpdap n. 12/2002).

Permane anche l'obbligo contributivo a favore della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ossia quel fondo, cui contribuisce il lavoratore pubblico, destinato a finanziare vari servizi creditizi (piccoli prestiti, mutui, borse di studio ecc..) nei limiti delle risorse finanziarie di volta in volta stanziate. Con riferimento all'obbligo contributivo in generale, l'amministrazione si accolla l'intera quota in quanto, non essendovi alcuna forma di retribuzione, non vi può essere ripartizione dell'onere contributivo con il lavoratore.

Per ciò che invece attiene al calcolo della pensione, gli oneri sociali versati dall'amministrazione dovranno essere commisurati alle componenti fisse e continuative della retribuzione in godimento all'atto del collocamento in disponibilità, oltre che alle naturali maggiorazioni derivanti dalla mera anzianità di servizio (al netto della maggiorazione del 18% della voce stipendiale di riferimento che comunque spetta agli iscritti alla Ctps – la Cassa pensioni personale dello Stato). Per il calcolo del trattamento di fine rapporto o di fine servizio dovrà essere seguito lo stesso criterio (emolumenti riconosciuti utili a fini previdenziali), oltre alle voci retributive riconosciute specificamente dalla contrattazione collettiva (per il solo Tfr – lavoratori assunti a tempo indeterminato successivamente al gennaio 2001). In caso di trasferimento, l'obbligo contributivo passa direttamente all'amministrazione di destinazione. Utili sono anche le indicazioni in punto di riflessi pensionistici e previdenziali nel caso in cui il lavoratore raggiunga il diritto a pensione durante la fase di collocamento in disponibilità.

Ai fini del calcolo della quota A) della base pensionabile (ossia quella quota ricavata dal trattamento in godimento nell'ultima busta paga) deve essere presa in considerazione la retribuzione teorica annua alla cessazione dal servizio con riferimento ai soli emolumenti aventi le caratteristiche di fissità e continuità (articoli 15 e 16 legge n. 1077/1959) ovvero, per il personale iscritto alla Ctps, con riferimento ai soli emolumenti tassativamente previsti da norme di legge (articolo 15 legge n. 177/1976).

Invece per la quota B), ossia la quota di base pensionabile ricavata dalla media delle retribuzioni annue, la media cui fare riferimento è quella delle retribuzioni percepite fino alla data di decorrenza della pensione, rivalutate secondo le modalità indicate dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 503/1992, comprensive degli emolumenti accessori dal 1° gennaio 1996, tenendo presente che per i periodi di collocamento in disponibilità andrà considerata la retribuzione teorica fissa e continuativa in relazione alla quale è stata versata la contribuzione. Per la determinazione della quota di pensione contributiva (anzianità maturate dal 1° gennaio 1996 o dal 1° gennaio 2012) ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.

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