Previdenza

Il nuovo cumulo non vale per la pensione anticipata contributiva

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di Arturo Rossi

L'esercizio della facoltà di andare in pensione di anzianità con l'opzione donna è un diritto soggettivo che può, quindi, essere esercitato in qualsiasi momento successivo all'apertura della finestra mobile.

Questa è una delle precisazioni fornita dai vertici dell'Inps durante la videoconferenza che si è svolta ieri per illustrare le principali novità pensionistiche introdotte dalla legge di bilancio 2017, la 232/2016.

Per quanto concerne il cumulo dei contributi versati in varie gestioni, è stato precisato che ora vi è la possibilità anche per la pensione anticipata, da intendersi quella relativa agli attuali 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne; ne deriva che non possono accedervi coloro che raggiungono la pensione contributiva con 63 anni e 20 anni di contributi, soggetti ad adeguamento speranze di vita, in quanto la legge 232/2016 fa riferimento soltanto all'articolo 24, comma 10, e non anche al comma 11, della legge 214/2011.

Per quanto riguarda i lavoratori che hanno svolto lavori usuranti, è stato precisato che la nuova legge di bilancio ha disposto l'abolizione delle finestre, per cui dal 2017 si andrà in pensione senza tenerne conto. Ciò comporta che, probabilmente, le certificazioni inviate ai soggetti interessati che riportavano una decorrenza della pensione con date successive all'inizio del 2017 saranno riviste alla luce delle nuove regole e che di ciò si dia informazione agli interessati, come potrà succedere che gli interessati debbano presentare la richiesta entro marzo, quando, cioè, avrebbero già diritto a ricevere la pensione.

In merito alla no tax area pensionati, è stato precisato che l'Istituto ha adeguato la tassazione delle pensioni del 2017 in tempo. Infatti, con la circolare sul rinnovo delle pensioni per il nuovo anno, la numero 8/2016, è stato fatto presente che l'articolo 1, comma 210, della legge 232/2016, ha introdotto, a decorrere dal periodo d'imposta 2017, un innalzamento dei limiti previsti per l'applicazione delle detrazioni sui redditi da pensione; le nuove misure delle detrazioni per redditi da pensione sono state applicate dal 1° gennaio 2017 alle pensioni in essere.

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