Voucher, doppio tetto tra vecchi e nuovi
Come spendere i vecchi voucher? Quali sono i limiti per il libretto famiglia e per il contratto di prestazione occasionale? L’indennità di disoccupazione Naspi si può “sommare” ai nuovi buoni? Il “nonno-vigile” del Comune potrà ancora essere pagato con i voucher? Sono questi alcuni dei dubbi sollevati dai lettori al Forum aperto dal Sole 24 Ore nella prima settimana di avvio della piattaforma web dell’Inps, che di fatto rende operativo il nuovo corso del lavoro occasionale previsto dalla manovra d’estate (Dl 50, convertito dalla legge 96/17).
Dalle risposte degli esperti emerge che chi ha acquistato i vecchi voucher entro il 17 marzo 2017 (data di cancellazione) potrà spenderli fino al 31 dicembre seguendo le vecchie regole e con i limiti previsti dal Jobs act. Al tempo stesso però, potrà anche registrarsi online per attivare i nuovi strumenti - libretto famiglia e contratto di prestazione occasionale - e utilizzarli per il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio.
Solo per quest’anno, dunque, per chi ha vecchi voucher non ancora spesi (da gennaio a metà marzo ne sono stati venduti oltre 28 milioni) sarà aperto un doppio binario. E anche i lavoratori occasionali potranno essere pagati attraverso entrambi i canali.
Ma non solo. Visto che né la legge né la circolare 107 dell’Inps vietano espressamente il cumulo tra vecchi tagliandi e nuovi strumenti, ognuno dei due strumenti resta soggetto ai rispettivi limiti (massimo 7mila euro per chi riceve i vecchi ticket; massimo 5mila per chi viene pagato con i nuovi) e alle rispettive procedure. Ne derivano due conseguenze importanti: da una parte, chi si trova in questa situazione deve monitorare con attenzione “doppia” il rispetto dei massimali per evitare le sanzioni; dall’altra, i nuovi limiti fissati da libretto famiglia e contratto di prestazione occasionale possono essere utilizzati su sei mesi e non devono essere riferiti a dodici mesi. Ad esempio, una famiglia che ricorre saltuariamente a una collaboratrice domestica ha a disposizione 280 ore massime fino al 31 dicembre, che diventano circa 46 ore al mese, più di 10 a settimana. Dal 2018 in poi, invece, se ne potranno fare, in media, massimo 23 ogni mese. E sempre a sei mesi per il 2017 si riferiranno i tetti economici di 5mila e 2.500 euro.
Un nodo da sciogliere proprio sul libretto famiglia riguarda il limite di 2.500 euro l’anno per le attività rese dallo stesso prestatore allo stesso utilizzatore, che però risulterebbe di fatto non raggiungibile nel caso di “paga” oraria con buoni da 10 euro lordi, 8 euro netti. Se dividiamo 2.500 per 8 infatti il numero di ore annue risulta 312,5, oltre il tetto di 280 ore fissato dalla legge, che danno invece diritto a un compenso inferiore di 2.240 euro (280 per 8).
Altra situazione incerta riguarda la possibilità per i disoccupati titolari di Naspi di svolgere prestazioni di lavoro occasionali: tra le intepretazioni c’è chi ritiene che il “prestatore” non perde lo status di disoccupato, ma esclude la possibilità di cumulo tra i due “compensi”, per cui l’Inps dovrebbe sospendere il pagamento della Naspi nei giorni in cui si percepiscono i nuovi voucher. Secondo un’altra lettura invece il cumulo potrebbe essere possibile facendo riferimento a quanto previsto dalla legge, cioé che l’Inps sottrae dalla contribuzione figurativa della Naspi gli accrediti contributivi della prestazione occasionale.
Nei Comuni, invece, dovrebbe essere escluso il lavoro occasionale dei nonni-vigili, perché non si tratterebbe di un evento “speciale” per cui la Pa ha la facoltà di fare ricorso ai contratti di prestazione occasionale.
Alcune precisazioni sono arrivate invece per l’agricoltura: il messaggio Inps 2887 dl 12 luglio ha chiarito il criterio di computo dei lavoratori occupati e rivisto al rialzo la misura del compenso minimo orario, che per l’area 1 è di 9,65 euro, per l’area 2 di 8,80 euro, per l’area 3 di 6,56 euro.
Leggi le prime risposte ai quesiti sui nuovi voucher del Forum del Sole 24 Ore