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di Callegaro Cristian

La domanda

Un cliente dello studio scrivente ha ampliato la propria attività e in questo momento si occupa anche di ricerca scientifica con l’università. Alcuni lavoratori già occupati presso l’azienda come lavoratori subordianti per un determinato periodo dovrebbero occuparsi di ricerca. E’ possibile effettuare tale variazione di contratto? L’azienda applica il ccnl del settore indistria metalemccanica.

Posto che il quesito non è del tutto dettagliato circa le informazioni (per esempio, occorrerebbe anche capire se le nuove mansioni sono riferite ad un livello di inquadramento superiore o, addirittura, inferiore), si riportano di seguito alcuni spunti sulla questione proposta. Innanzitutto, è pacifico che il lavoratore debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, vale a dire quelle che sono state esplicitate nel contratto di lavoro. Tuttavia, è possibile che durante il rapporto di lavoro via sia una mutazione delle mansioni cui il lavoratore è adibito. Nel corso del rapporto di lavoro, il lavoratore subordinato può essere adibito ad altre mansioni purchè riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime svolte oppure corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito. Al di fuori di ciò, sono inoltre ammissibili variazioni delle mansioni nelle ipotesi regolate dalla legge, in generale per esigenze legate all’attività produttiva oppure attraverso accordo tra le parti. L’assegnazione a mansioni superiori può essere decisa dal datore di lavoro attraverso comportamenti concludenti oppure secondo le modalità eventualmente stabilite dalla contrattazione collettiva (anche senza il consenso del lavoratore). Al riguardo il contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro disciplina, all’articolo 3 – titolo II, sezione IV – il passaggio temporaneo di mansioni, stabilendo che i “lavoratori avranno diritto al passaggio a categoria superiore se disimpegnano le mansioni superiori per un periodo pari a: - 30 giorni continuativi, ovvero 75 giorni non continuativi nell'arco di un anno o 6 mesi non continuativi nell'arco di tre anni; - 3 mesi continuativi, ovvero 9 mesi non continuativi nell'arco di tre anni, per l'acquisizione della 6ª e della 7ª categoria professionale. (omissis) Al lavoratore assegnato a compiere mansioni inerenti a categoria superiore a quella di appartenenza deve essere corrisposto, in aggiunta alla sua normale retribuzione, un adeguato compenso non inferiore alla differenza tra la predetta sua normale retribuzione e quella che gli sarebbe spettata in caso di passaggio definitivo alla categoria superiore”. L’assegnazione a mansioni inferiori è, in generale, vietata. Le sole ipotesi per le quali risulta possibile “demansionare” i lavoratori risultano essere quelle riferite: - Alla modifica degli assetti organizzativi aziendali, tali da incidere sulla posizione del lavoratore; - Alle previsioni della contrattazione collettiva. Nell’assegnazione a mansioni inferiori occorre che le nuove mansioni possono riferirsi al livello di inquadramento immediatamente inferiore, a patto che le stesse mansioni rientrino nella medesima categoria legale. In ogni caso, inoltre, il lavoratore ha diritto di conservare il livello di inquadramento e il trattamento retributivo spettante prima dell’assegnazione alle mansioni corrispondenti al livello inferiore. Le ipotesi sopra descritte si rifanno a scelte unilaterali da parte del datore di lavoro. La variazione delle mansioni del rapporto di lavoro può inoltre essere semplicemente, anche in peius, da un accoro tra il datore di lavoro ed il lavoratore. Se la variazione comporta l’assegnazione a mansioni inferiori, tuttavia, è opportuno che l’accordo tra le parti venga stipulato in una sede “protetta” oppure davanti ad una commissione di certificazione. In risposta al lettore si ritiene in generale possibile modificare le mansioni. Ciò deve tuttavia avvenire sulla base dei principi e dei confini previsti dalla legge ed eventualmente dalla contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro.

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