Fondo amianto, fissata la misura della prestazione aggiuntiva per 2016 e 2017
La misura complessiva della prestazione aggiuntiva a carico del Fondo delle vittime dell'amianto per gli anni 2016 e 2017 è pari al 14,7%.
Così si hanno stabilito i decreti del Ministero del lavoro ed economia del 9 agosto 2018 in attuazione della determinazione Inail del 29 maggio 2018.
Ne hanno diritto i titolari di rendita, anche unificata, che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax".
Il Fondo amianto - Presso l'Inail è stato istituito il Fondo vittime dell'amianto con lo scopo di erogare, nel rispetto della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del testo unico infortuni, D.P.R. n. 1124/1965.
La prestazione aggiuntiva è fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'Inail.
Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese, mediante una specifica addizionale sui premi e, per tre quarti, del bilancio dello Stato.
Prestazione aggiuntiva - La prestazione aggiuntiva, fissata in una misura percentuale della rendita, è calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo e la spesa sostenuta dagli Istituti assicuratori per le rendite, erogate nell'anno di riferimento. La prestazione aggiuntiva è pagata d'ufficio dall'Inail mediante l'erogazione di due acconti ed un conguaglio.
Il primo acconto, pari al 10% dell'importo di ciascun rateo di rendita, è erogato a seguito del trasferimento delle predette risorse al Fondo e contestualmente ai ratei di rendita, secondo le ordinarie modalità di pagamento dell'INAIL. Il secondo acconto è erogato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili del Fondo provenienti dal bilancio dello Stato, in un'unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base delle spese effettivamente sostenute nell'anno di riferimento.
Il conguaglio è corrisposto invece entro sei mesi dalla fine dell'esercizio successivo a quello in cui è stato erogato il primo acconto.
Il conguaglio riferito al 2016 è pari al 4,6% mentre per il 2017 è stato stabilito in misura pari al 4,9%.