Contrattazione

Nuovi voucher, la comunicazione è revocabile

di Alberto Bosco

Almeno 60 minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione, l'utilizzatore, tramite la piattaforma informatica Inps o i servizi di contact center dell'Istituto, deve fornire le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi del prestatore;
b) la misura del compenso pattuita;
c) il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
e) il settore di impiego del prestatore;
f) altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.
La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura Inps, con l'indicazione giornaliera delle prestazioni. Se il prestatore, all'atto dello svolgimento dell'attività, rientra in una delle categorie previste dall'art. 54-bis, co. 8, del D.L. n. 50/2017 - titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità; studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o presso l'università, con meno di 25 anni di età; persona disoccupata, ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 14.9.2015, n. 150; percettore di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata a essere sostituita dal REI), o di altre prestazioni di sostegno del reddito – l'utilizzatore, nell'ambito della comunicazione, ne fornisce apposita dichiarazione (Inps, circ. 5.7.2017, n. 107).

Revoca e conferma della comunicazione - Se, per un motivo straordinario (es.: indisponibilità sopravvenuta del prestatore), la prestazione non è resa, l'utilizzatore effettua, con la procedura telematica, la revoca della dichiarazione inviata, entro le ore 24.00 del 3° giorno successivo a quello previsto in origine per lo svolgimento della prestazione: tale termine si riferisce alla data di svolgimento della prestazione “giornaliera”.
Una volta decorso il 3° giorno successivo a quello previsto per la prestazione, l'Inps integra il compenso pattuito nell'ambito del primo prospetto paga, e valorizza la posizione assicurativa del lavoratore ai fini IVS e Inail, trattenendo le somme di finanziamento degli oneri gestionali.
Per tutelare il lavoratore, la piattaforma telematica Inps invia al prestatore, con comunicazione e-mail e/o short message service (SMS) e MyINPS quanto segue:
a) dichiarazione trasmessa dall'utilizzatore prima dello svolgimento della prestazione, con l'indicazione dei suoi termini generali;
b) eventuale comunicazione di revoca della dichiarazione trasmessa dall'utilizzatore in caso di mancato svolgimento della prestazione: in tal caso, se la comunicazione di revoca è stata inviata a fronte di una prestazione lavorativa effettivamente svolta, sempre entro le ore 24.00 del 3° giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione, il prestatore, con la procedura telematica, può comunicare l'avvenuto svolgimento della prestazione, con diritto all'accredito del compenso e alla valorizzazione della posizione assicurativa;
c) conferma del prestatore o utilizzatore, dell'avvenuto svolgimento della prestazione, che può essere fatta al termine della prestazione giornaliera con la procedura telematica Inps. Una volta comunicato l'avvenuto svolgimento della prestazione, la procedura non consente all'utilizzatore la trasmissione di revoca per la stessa prestazione: la conferma dell'avvenuto svolgimento è disponibile finché la prestazione diventa irrevocabile (entro le ore 24.00 del 3° giorno dopo quello del suo svolgimento); dopo tale termine la conferma non è più disponibile.
L'Inps, anche in raccordo con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), effettua controlli automatici sulle revoche delle comunicazioni di prestazioni inserite in procedura, sulla base di indicatori di rischio calcolati in funzione della frequenza della revoca della dichiarazione da parte dell'utilizzatore. A fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta, l'avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte dell'utilizzatore determina l'applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero (Inps, circ. 5.7.2017, n. 107).

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