Se il distacco è fittizio, distaccante e distaccatario responsabili in pari grado per la sicurezza
di Luigi Caiazza
In materia di sicurezza, in caso di distacco fittizio di lavoratori, in quanto avvenuto al di fuori dei casi previsti dall'articolo 30 del Dlgs 276/2003, non trova applicazione la distinzione di responsabilità prevista all'articolo 3, comma 6, del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro). Di conseguenza gli obblighi di prevenzione vengono a gravare sia sul distaccante fittizio, il quale mantiene la qualifica di datore di lavoro in senso formale, sia sul distaccatario fittizio...
Inps riduce anche per il passato le sanzioni per omesso versamento
di Giuseppe Maccarone e Tonino Morina