Contenzioso

Se il distacco è fittizio, distaccante e distaccatario responsabili in pari grado per la sicurezza

di Luigi Caiazza

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In materia di sicurezza, in caso di distacco fittizio di lavoratori, in quanto avvenuto al di fuori dei casi previsti dall'articolo 30 del Dlgs 276/2003, non trova applicazione la distinzione di responsabilità prevista all'articolo 3, comma 6, del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro). Di conseguenza gli obblighi di prevenzione vengono a gravare sia sul distaccante fittizio, il quale mantiene la qualifica di datore di lavoro in senso formale, sia sul distaccatario fittizio...