Previdenza

Pensione di inabilità, modalità di presentazione, incompatibilità e reversibilità

di Silvano Imbriaci


La domanda di accesso al beneficio è presentata all'Inps in via telematica e la prestazione è riconosciuta (nel caso di riscontro positivo di tutte le condizioni) dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione, secondo la regola consueta. In caso di iscrizione alla gestione esclusiva la prestazione decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto (con il limite inderogabile del 2 gennaio 2017).

Trattandosi comunque di una prestazione di inabilità, sia pure con speciali caratteristiche, in via generale valgono le condizioni di erogabilità e di incompatibilità previste dalla legge 222/1984 (ad esempio la pensione è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione ed è incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione; si veda l’articolo 2, quinto comma, della legge 222/1984).

Tale prestazione è inoltre incumulabile con la rendita liquidata dall'Inail per lo stesso evento invalidante, anche quando solo uno degli eventi lesivi riguardi una delle patologie elencate nell'articolo 1, comma 250, della legge 232/2016; per questo, tra i requisiti da valutare nel momento dell'attribuzione del trattamento dovrà essere verificata l'eventuale presenza di una rendita diretta Inail o anche la semplice presentazione di domanda amministrativa a tal fine. Nel caso in cui la rendita sia concessa dopo l'erogazione della pensione di inabilità quest'ultima è sospesa, con formazione dell'indebito per i ratei nel frattempo corrisposti.

È invece irrilevante (nel senso che si cumula) l'eventuale indennizzo in capitale della menomazione dell'integrità psico-fisica derivante da una delle patologie in questione per i danni compresi tra il 6% e il 15% (articolo 13 del Dlgs 38/2000). Quanto alla prestazione di invalidità civile assegno mensile di assistenza (articolo 13 della legge 118/1971), in caso di accesso a entrambe le prestazioni dovrà essere esercitata l'opzione per il trattamento più favorevole.

Per quanto riguarda la misura, l'importo viene determinato con il sistema di calcolo misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo), oppure contributivo se il lavoratore ha iniziato l'attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995.

L'anzianità contributiva maturata viene incrementata (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento di 60 anni di età sia per le donne sia per gli uomini a seguito dell'introduzione del sistema contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012.

La pensione è reversibile, anche quando l'assicurato, in possesso dei requisiti sanitario e contributivo, sia deceduto durante l'iter successivo alla presentazione della domanda di pensione di inabilità. In ogni caso non potrà essere presentata istanza per il riconoscimento della prestazione pensionistica direttamente dagli eredi.

Per quanto riguarda la reversibilità infine, la pensione è cumulabile con la rendita ai superstiti erogata dall'Inail per una delle patologie elencate nell'articolo 1, comma 250.

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