Adempimenti

Settore edile, stabilita la misura della riduzione contributiva 2018

di Emanuela Molteni

Sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il decreto direttoriale 4 ottobre 2018 - redatto di concerto con il ministero delle Economie e delle Finanze - concernente l'applicazione, per l'anno 2018, della riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali con riferimento agli operai assunti a tempo pieno da parte di datori di lavoro esercenti attività edile sul territorio nazionale.

L’articolo 29, commi 1 e 2, del Dl 244/1995, così come ripristinato dall'articolo 1, comma 51, della legge 247/2007, stabilisce che entro il 31 luglio di ogni anno il ministero del lavoro e delle Politiche Sociali provveda alla conferma o meno della misura dello sgravio, attraverso apposito decreto da emanarsi di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze. Trascorsi 30 giorni dal 31 luglio – e pertanto a decorrere dal 31 agosto – sino alla sua adozione si applica, in via provvisoria, la riduzione determinata per l'anno pregresso, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione alla effettiva riduzione stabilita dal decreto.

Per l'anno 2018, la riduzione sopramenzionata è confermata nella misura dell'11,5 per cento. In ragione del ritardo dell'adozione del decreto (avvenuto dopo il 31 agosto), stante il mantenimento della medesima misura percentuale di riduzione rispetto all'anno 2017, non sarà necessario alcun conguaglio da parte degli istituti.

Il beneficio consiste in una riduzione dei contributi dovuti nella misura dell'11,50% dell'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, per la parte a carico del datore di lavoro, diverse da quelle del fondo pensioni lavoratori dipendenti (e alla quota integrativa di disoccupazione versata alla formazione pari allo 0,30%) dovuti all'Inps e all'Inail per gli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali. Pertanto, il beneficio non spetta per i rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, nonché ai contratti di solidarietà con riduzione di orario.

La riduzione deve essere calcolata sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali, ivi compresa quella relativa alla retribuzione virtuale e la maggiorazione contributiva dell'1,4% - ovvero l'aliquota progressiva maggiorata dello 0,5% in occasione dei rinnovi - dovuta per i contratti a tempo determinato. Inoltre, le aliquote contributive da "scontare" sono quelle al netto di eventuali misure compensative spettanti quali a titolo esemplificativo, quelle previste per la destinazione del Tfr al Fondo di tesoreria o ai fondi di previdenza complementare.

L'agevolazione non spetta con riferimento a lavoratori per i quali sono previste specifiche ed ulteriori agevolazioni contributive ovvero contribuzioni in misura ridotta.
L'applicazione del beneficio in parola è in ogni caso subordinata al possesso, da parte del datore di lavoro, di determinati requisiti quali:

- la regolarità contributiva attestata dal DURC;
- non aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell'agevolazione (art. 36-bis, c. 8. D.L. 223/2006, L. 248/2006).
- rispetto integrale della contrattazione collettiva laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (la verifica di tale requisito può essere effettuata in sede ispettiva);
- rispetto della retribuzione imponibile ai fini contributivi: minimale di legge e minimale contrattuale (L. 389/1989, art. 1);
- non avere in carico provvedimenti amministrativi e giurisdizionali per violazioni poste a tutela delle condizioni di lavoro di cui all'allegato A al DM 24.10.2007.

Per la piena applicazione della riduzione in parola occorrerà attendere le consuete istruzioni operative da parte degli istituti previdenziali.

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