Adempimenti

Per il visto di conformità sul modello soglia più bassa

di Nevio Bianchi e Barbara Massara

I crediti utilizzati in compensazione nel 2016 di importo complessivamente superiore a 5mila euro possono far scattare l’obbligo di apporre il visto di conformità sul modello 770.

È questa la conseguenza della modifica apportata dal Dl 50/2017 al comma 574 dell’articolo 1 della legge 147/2013. In questo modo sono è stato abbassato da 15mila a cinquemila euro il tetto dei crediti compensati in F24 che obbliga il sostituto a richiedere il visto di conformità ex articolo 35 del Dlgs 241/1997.

Poiché, secondo il parere espresso dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 57/2017, il nuovo obbligo riguarda le dichiarazioni presentate dal 24 aprile scorso, potrebbero essere molti i sostituti d’imposta obbligati a richiedere il visto al soggetto che effettua il controllo contabile (società di revisione), o al professionista abilitato (ed accreditato presso uno specifico elenco) o al responsabile del Caf.

Il visto che dovrà essere apposto entro il termine di presentazione del 770, dovrà altresì risultare dal frontespizio della dichiarazione.

È stato chiarito dall’amministrazione finanziaria che non concorrono al raggiungimento del plafond dei 5mila euro, né il credito da conguaglio da assistenza fiscale, né quello da versamento in eccesso/conguaglio a credito.

Permane però qualche dubbio, anche in conseguenza dell’unificazione del 770, sulla possibilità di considerare il plafond come applicabile per ciascuna delle tipologie di ritenute operate (lavoro dipendente/assimilato, autonomo o redditi di capitale) o se invece deve essere considerato come unico (con somma delle diverse compensazioni effettuate).

Le novità dell’SX. Il quadro SX si arricchisce inoltre di nuovi campi, che hanno la funzione di rendere sempre più completa ed analitica l'esposizione dei crediti maturati ed utilizzati nell’anno.

In forza di questa analiticità, che ovviamente agevola l’amministrazione finanziaria nel ricostruire e controllare i crediti, il rigo SX1 (riferito alla composizione dei crediti maturati) si arricchisce di nuovi campi funzionali a specificare l’importo del credito d’imposta in favore del personale di bordo imbarcato (colonna 5), l’importo derivante da credito per famiglie numerose (colonna 6) e per canoni di locazione (colonna 7). Nella colonna 8 ritorna, per effetto della reintrodotta detassazione, l’obbligo di esposizione del credito relativo al conguaglio delle somme premiali detassate, o meglio originariamente tassate al 10% e successivamente conguagliate con applicazione della tassazione ordinaria.

Nel rigo SX4, in cui invece il sostituto deve riepilogare tutti i crediti maturati ed utilizzati nell’anno attraverso la compensazione in F24, viene introdotto nella colonna 5 il credito maturato risultante dal nuovo quadro DI, cioè da dichiarazioni integrative presentate nel 2016 ma afferenti a periodi d’imposta antecedenti al 2015.

L’eventuale saldo a credito della dichiarazione da utilizzare in compensazione (SX4 colonna 6 = SX4 colonna 2 + colonna 3 – colonna 4 + colonna 5), dovrà poi essere indicato in modo distinto (nei righi da SX 32 a SX34) in funzione delle diverse tipologie di ritenute da cui è scaturito (lavoro dipendente, autonomo o redditi da capitale). Ogni singolo importo in cui il credito è scisso, sarà poi utilizzato in F24 con il rispettivo codice tributo (6781, 6782 e 6783).

Il credito per bonus Renzi invece continua ad avere una distinta indicazione nel rigo SX47 dedicato allo stesso.

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