Domanda all’Inps per beneficiare della sospensione dei contributi nell’isola di Ischia
Con la entrata in vigore del decreto legge che ha disposto misure urgenti per la città di Genova ed altre emergenze (Dl 109/2018, attualmente in corso di conversione), dal 29 settembre sono sospesi nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto dello scorso anno, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi in scadenza nel periodo 29 settembre 2018 - 31 dicembre 2020 (articolo 34 del decreto).
La circolare Inps 6 novembre 2018, numero 105, ha fornito le prime indicazioni operative circa gli adempimenti e i relativi obblighi previdenziali. Destinatari della sospensione (che riguarda le quote a carico del datore e del lavoratore) sono i datori di lavoro privati, anche domestici e agricoli, nonché i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli) e gli iscritti alla gestione separata. Sono interessate solo le attività e le unità produttive/cantieri insistenti nei territori colpiti.
Oltre ai contributi assistenziali e previdenziali saranno oggetto di sospensione, per lo stesso arco temporale, anche i versamenti relativi a piani di rateazione concessi dall'Inps e in corso alla data del 29 settembre. La sospensione non è automatica ma è concessa previa apposita domanda da inoltrare utilizzando l'apposito modello "SC93" reperibile nella sezione "Tutti i moduli" del sito www.inps.it. Le aziende del settore agricolo dovranno invece utilizzare l'apposita istanza telematica presente nei servizi telematici per l'agricoltura sul medesimo sito.
Alle aziende con dipendenti in possesso dei requisiti che operano con il sistema DM sarà attribuito il nuovo codice di autorizzazione "7C". Nel modello UniEmens (i periodi di paga interessati sono quelli da settembre 2018 a novembre 2020) dovrà essere valorizzato l'elemento <CausaleACredito> con il valore "N965" e l'elemento <SommeACredito> con l'importo dei contributi sospesi. Per eventuali rapporti cessati durante il periodo di sospensione, la contribuzione già trattenuta dovrà essere versata alla prima scadenza utile successiva alla cessazione. Da notare che la sospensione opera anche per le quote di Tfr da versare al Fondo di tesoreria. Per la liquidazione del Tfr ai cessati durante il periodo di sospensione, ai fini del calcolo della capienza non si considerano le partite esposte a credito con la causale "N965".
I contributi assistenziali o previdenziali, nonché i premi sospesi, dovranno essere versati entro il 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni o interessi. In alternativa potrà essere richiesta la rateizzazione dei versamenti, per un massimo di sessanta rate mensili, a partire dal febbraio 2021 (saranno in proposito emanate apposite istruzioni).
Dal 31 gennaio 2021 riprenderanno i piani di rateazione concessi dall'Inps il che significa, secondo le esplicite precisazioni contenute nella nota, che entro tale data dovranno essere versate in unica soluzione tutte le rate precedentemente sospese. Le rate successivamente in scadenza, invece, riprenderanno il loro normale corso secondo il piano di ammortamento originario. La sospensione riguarderà anche la riscossione delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps e l’emissione di eventuali avvisi di addebito.