Fondo vittime amianto, domande entro il 28 febbraio
Hanno diritto alla prestazione del Fondo per le vittime dell'amianto gli eredi dei soggetti deceduti per patologie asbesto-correlate contratte per l'esposizione all'amianto, anche quando il danno sia liquidato da un verbale di conciliazione giudiziale.
L'Inail con la circolare 12 febbraio 2018, n. 8 illustra la novità introdotta dall'ultima legge di bilancio sull'ambito di applicazione dell'intervento del Fondo vittime dell'amianto.
Destinatari - In base al decreto regolamentare 27 ottobre 2016 il diritto alla prestazione erogata dal Fondi vittime dell'amianto, attivo per il triennio 2016-2018, può essere esercitato dagli eredi dei soggetti deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nelle operazioni portuali. L'Inail ha individuato le suddette operazioni in: carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti nell'ambito portuale. I servizi portuali sono quelli relativi a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. Pertanto la malattia specifica può essere stata essere contratta sia nelle operazioni portuali in senso stretto che in quelle di tipo accessorio.
Prestazione - La prestazione economica ha natura risarcitoria essendo destinata a concorrere al pagamento, in favore dei beneficiari, della somma giudizialmente accertata per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale così come liquidata in sentenza. L'importo della prestazione è stabilito annualmente dall'Inail, in misura di una quota percentuale uguale per tutti i beneficiari, in ragione delle domande pervenute e ritenute accoglibili. La predetta percentuale è fissata, con determinazione del Presidente dell'Istituto, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
Domanda al Fondo - In relazione alla predetta novità che lega il diritto alla prestazione del Fondo anche quando l'ammontare del risarcimento è stabilito in una conciliazione giudiziale e non solo in una sentenza, la domanda, volta a ottenere la prestazione erogata dal Fondo, deve essere presentata, secondo la modulistica aggiornata, da ciascuno dei soggetti beneficiari entro il 28 febbraio 2018, con riferimento alle sentenze depositate o ai verbali di conciliazione giudiziale sottoscritti entro il 31 dicembre 2017.
Importo erogabile - L'importo della prestazione sarà stabilito dall'Inail con determinazione presidenziale, in misura di una quota percentuale uguale per tutti i beneficiari, in ragione delle domande pervenute e ritenute accoglibili, e nel rispetto per l'anno 2018 del limite di spesa pari a 10 milioni.