Proroga apprendistato per maternità
L’art. 28, del CCNL per gli Studi professionali (Confprofessioni) prevede che il periodo di apprendistato si computa ai fini dell'anzianità aziendale e di servizio. In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettative per motivi familiari o personali documentati, superiore a trenta giorni di calendario, è possibile prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell'evento, il prolungamento dovrà essere comunicato per iscritto all'apprendista con indicazione del nuovo termine del periodo formativo. A sua volta l’art. 42, D.Lgs. n. 81/2015 prevede la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni. L’art. 7, DPR 1026/1976 dispone che i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro non si computano ai fini della durata del periodo di apprendistato. Così anche l’Inps (msg. n. 6827/2010) ha ritenuto che, di conseguenza, il termine finale del rapporto di apprendistato subisce uno slittamento, di durata pari a quella della sospensione per maternità, fermo restando la durata complessiva originariamente prevista. Analogo slittamento subisce la correlata obbligazione contributiva. Si ritiene, dunque, che per il periodo del congedo parentale si possa prorogare il rapporto di apprendistato e, in seguito, fruire della contribuzione ridotta prevista, se l’assenza è superiore a 30 giorni. Le finalità della norma sono quelle di consentire il completamento del periodo formativo e far conseguire la qualifica.