Assistenza sanitaria per gli studi professionali
L’art. 16 del c.c.n.l. per i dipendenti da studi professionali disciplina la Cassa di assistenza sanitaria supplementare (CA.DI.PROF.), stabilendo che “sono soggetti beneficiari delle prestazioni previste dalla Cassa tutti gli addetti con le diverse forme di impiego previste nel presente c.c.n.l.”. L’articolo 13 del contratto stabilisce che “sono tenuti a contribuire al finanziamento degli Enti bilaterali tutti i soggetti ricompresi nella sfera di applicazione prevista dal presente contratto collettivo”. A fronte dell’ipotesi di non adesione alla bilateralità, il c.c.n.l. prevede che “il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità è tenuto a corrispondere (…) al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a Euro 32 (trentadue), corrisposto per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto (…)”. In merito all’opportunità di aderire ad un fondo di assistenza sanitaria diverso occorre operare la seguente distinzione: per le aziende aderenti alle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto collettivo di categoria si ritiene obbligatoria l’adesione al fondo di assistenza sanitaria previsto dal contratto stesso. Diversamente per le aziende non aderenti alle predette organizzazioni sindacali il Ministero del Lavoro (circolare n. 43 del 15 dicembre 2010) ritiene assolutamente non obbligatoria l’iscrizione al fondo di categoria; si ritiene pertanto che i lavoratori possano anche essere iscritti ad un fondo diverso. Sul punto potrebbe essere consigliabile un accordo aziendale in tale senso e la verifica dell’assenza di cause ostative da parte dello statuto/regolamento del fondo alternativo.