Richiedenti asilo assunzione
L’art. 22 del D.Lgs. 142/2015 prevede che i richiedenti asilo in Italia possano lavorare trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda d’asilo, qualora il procedimento di esame della domanda non si sia ancora concluso ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente stesso. Il Ministero del lavoro con il parere prot. n. 14751 del 26 luglio 2016, ha precisato che ai fini dell’assunzione è necessario che lo straniero consegni al datore di lavoro la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale. Né il provvedimento legislativo né il Ministero del lavoro richiedono al lavoratore di esibire altri documenti. In ogni caso si coglie l’occasione per ricordare che al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale, con la conseguenza che il rapporto di lavoro che si intende instaurare dovrà avere la stessa durata.