Buongiorno, un richiedente asilo può lavorare " decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale". Si chiede se è sufficiente tale condizione per procedere con l'assunzione di un richiedente asilo o se è anche necessario il possesso da parte del richiedente di un documento di riconoscimento in corso di validità (molti comuni non rilasciano il documento di riconoscimento ai richiedenti ospitati presso strutture di accoglienza).
L’art. 22 del D.Lgs. 142/2015 prevede che i richiedenti asilo in Italia possano lavorare trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda d’asilo, qualora il procedimento di esame della domanda non si sia ancora concluso ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente stesso. Il Ministero del lavoro con il parere prot. n. 14751 del 26 luglio 2016, ha precisato che ai fini dell’assunzione è necessario che lo straniero consegni al datore di lavoro la ricevuta attestante la presentazione...