Previdenza

Più vincoli per i risarcimenti

Alla revisione tariffaria, dal 2019 si accompagnano modifiche sia alla disciplina sulla tutela assicurativa Inail, sia al livello dei premi, in quest’ultimo caso con riferimento ad alcuni settori.

Il comma 1126 della legge 145/2018 in tema di responsabilità civile precisa che occorre tener conto di tutte le prestazioni derivanti dalla tutela, comprese le indennità relative al danno biologico, ai fini di:
• determinare l’importo (del danno) che eventualmente ecceda il valore globale, nei casi in cui, in base alla normativa, sussista la responsabilità civile del datore di lavoro al risarcimento di tale quota ulteriore;
• determinare l’importo che l’impresa assicurativa - nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti - deve accantonare prima di procedere alla liquidazione del danno.

Si tratta di modifiche apportate in parallelo agli articoli 10 e 11 del Testo unico 1124/1965 e all’articolo 142, comma 2, del decreto legislativo 209/2005.

In particolare nell’articolo 11 del Testo unico viene inserito il principio secondo cui, nella determinazione dell’importo dovuto dal datore (e che l’Inail deve anticipare) nei casi in cui, in base alla normativa, quest’ultimo sia responsabile civilmente al risarcimento di una quota ulteriore rispetto alla prestazioni Inail, il giudice può procedere a una riduzione del dovuto tenendo conto della condotta precedente e successiva all’evento lesivo e dell’eventuale adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. In secondo luogo, la norma prevede che si possa tenere conto anche del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile.

Con riferimento all’infortunio mortale, la norma concerne i requisiti per la rendita Inail in favore degli ascendenti (o dei genitori adottanti) viventi e a carico del defunto e in favore dei fratelli e sorelle conviventi e a carico del medesimo. La vecchia norma prevede, solo con riferimento agli ascendenti, che la vivenza a carico sia provata qualora risulti che essi si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e sempre che al loro mantenimento concorresse in modo efficiente il defunto. La legge 145 sopprime tale norma, ponendo un requisito reddituale come prova della vivenza a carico del defunto sia per gli ascendenti, sia per i fratelli e sorelle. Si ricorda che ai soggetti in esame è riconosciuta la rendita solo in mancanza di coniuge e figli superstiti aventi diritto.

Modificata anche l’entità dell’assegno (funerario) una tantum attribuito - in aggiunta alla rendita Inail - al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi i requisiti per la rendita Inail. La legge 145 porta l’assegno da 516,46 a 10mila euro e sopprime la condizione della sussistenza dei requisiti per la rendita Inail ai fini del riconoscimento dell’assegno una tantum ai figli, agli ascendenti ed ai fratelli e sorelle.

Viene soppresso il premio supplementare silicosi dovuto da alcuni datori in relazione all’incidenza delle retribuzioni concernenti gli operai esposti a inalazioni di silice libera o di amianto in determinate concentrazioni.

I premi Inail vengono esclusi dall’ambito di applicazione delle riduzioni contributive relative al settore edile e, da ultimo, viene ridotto dal 130 al 110 per mille il tasso massimo applicabile al valore di base del premio Inail per le lavorazioni più pericolose.

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