Adempimenti

Reddito d’impresa per gli avvocati costituiti in società

di Giorgio Gavelli

L’esercizio della professione forense in forma societaria, ai sensi dell’articolo 4-bis della legge 247/2012, realizza sempre attività d’impresa, risultando determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria piuttosto che lo svolgimento di un’attività professionale. Così l’agenzia delle Entrate (risoluzione n. 35/E/2018 di ieri) rispondendo a una istanza di interpello, cerca di mettere ordine nella disciplina fiscale delle nuove società tra avvocati.

Nel caso sottoposto al parere delle Entrate la soluzione era abbastanza ovvia: trattandosi di società di capitali, ne consegue l’assoggettamento a Ires e Irap. Ma l’Agenzia affronta anche l’ipotesi della società costituita in forma di società di persone, giungendo anche in questo caso a individuare un reddito d’impresa. Conclusione tutt’altro che scontata. In passato i chiarimenti forniti dalle Entrate in ipotesi assimilabili sono stati piuttosto oscillanti, atteso che è stato definito (con risoluzione n. 118/E/2003) quale reddito di lavoro autonomo quello prodotto dalle società tra avvocati di cui al Dlgs 96/2001 (nonostante tale disciplina rinviasse, ove compatibile, a quella delle snc) mentre è stato qualificato (con risoluzione n. 56/E/2006) alla stregua di reddito d’impresa quello delle società di ingegneria di cui alla legge 109/1994. Inoltre, con risposta a interpello n. 954-93/2014 resa l’8 maggio 2014, una società tra professionisti (stp) costituita in forma di Srl tra un dottore commercialista e un consulente del lavoro era stata ricondotta al mondo Ires, in virtù del principio affermato dagli articoli 6, ultimo comma, e 81 del Tuir, i quali attraggono nel reddito d’impresa i redditi (da qualunque fonte provenienti) prodotti dalle società di persone non semplici, dalle società di capitali e dagli enti commerciali.

Con riferimento alla professione forense, la risoluzione n. 35/E/2018 considera superato il precedente orientamento espresso con la risoluzione n. 118/E/2003, secondo cui la qualificazione commerciale della società non avrebbe fatto venir meno meno il carattere professionale e personale della prestazione di assistenza legale. In sostanza, il rinvio alle disposizioni sulle Snc avrebbe operato solo a livello civilistico, mentre ai fini fiscali, la società tra avvocati avrebbe realizzato reddito di lavoro autonomo.

Questo dietrofront comporta l’applicazione del principio di competenza (in luogo di quello di cassa, tipico delle attività professionali) e il non assoggettamento alla ritenuta d’acconto di cui all’articolo 25 del Dpr 600/1973 dei compensi relativi alle prestazioni rese. Ai fini Irap il valore della produzione va determinato sulla base delle disposizioni che regolano gli imprenditori commerciali (articoli 5 e 5-bis del Dlgs 446/1997) in luogo di quella che attiene ai lavoratori autonomi (articolo 8). Resta un dubbio rilevante: come comportarsi con le società di persone tra avvocati istituite in base al Dlgs 96/2001 e che finora hanno fatto fiscalmente riferimento alle regole sul lavoro autonomo?

La risoluzione delle Entrate n. 35/E/2018

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