Tfr alla previdenza complementare: il nuovo modulo Tfr2
È stato approvato il novo modello TFR2 che deve essere compilato e firmato dal lavoratore neo assunto per la scelta di destinazione del TFR a seguito della possibilità di una destinazione parziale dello stesso, introdotta dall'ultima legge sulla concorrenza nel 2017.
Il D.M. 22 marzo 2018 attua quanto previsto dalla legge n. 124/2017 che appunto prevede la possibilità di una destinazione parziale del TFR ai fondi pensione, sulla base però delle previsioni dei contratti o accordi collettivi.
Funzione del contratto collettivo - Il punto di partenza della nuova norma è che gli accordi istitutivi dei Fondi pensione possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento, per chi intende farlo, è totale.
La circolare Covip del 26 ottobre 2017 ha individuato l'applicabilità della norma a tutti i lavoratori dipendenti che appartengono al perimetro di applicazione delle fonti istitutive che disciplinano la percentuale minima di TFR, a prescindere dal momento di iscrizione alla previdenza obbligatoria o ai fondi pensione.
Inoltre, sempre dal punto di vista soggettivo, per i lavoratori dipendenti iscritti alla previdenza obbligatoria in data anteriore al 29 aprile 1993, cosiddetti "vecchi iscritti alla previdenza obbligatoria", la normativa di settore già ammetteva la presenza di accordi collettivi che consentissero, per tali lavoratori, di versare solo una quota di TFR. Le nuove disposizioni non hanno dunque un effetto innovativo con riferimento a detti accordi, i quali continueranno a produrre i propri effetti.
Sono esclusi in definitiva dalle predette regole gli aderenti su base individuale ad un fondo pensione, i quali comunque rimangono titolari delle facoltà di versare alle forme pensionistiche complementari il TFR in misura integrale ovvero di non versare alcuna quota del medesimo trattamento.
Infatti la norma, secondo l'interpretazione Covip, parla di contratto o accordi collettivi anche aziendali - accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti – regolamenti aziendali – le regioni - accordi fra soci lavoratori di cooperative, escludendo cioè i fondi con adesione individuale.
Scelta del lavoratore – Il lavoratore pertanto può, dopo l'introduzione della predetta previsione; scegliere di:
-mantenere il TFR in azienda (nelle imprese con almeno 50 dipendenti viene versato al Fondo tesoreria INPS);
-di devolverlo al Fondo pensione integralmente se non ci sono previsioni diverse dei contratti collettivi;
-di devolverlo in parte al Fondo pensione, quando il contratto o accordo collettivo lo prevede e indica la relativa percentuale di conferimento.
Infatti il nuovo modello TFR2 su cui esercitare la scelta, prevede che il trattamento di fine rapporto venga conferito integralmente o nella misura prescelta, in conformità alle previsioni delle fonti istitutive collettiva.
Naturalmente la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'art. 2120 del codice civile.