Adempimenti

Certificazioni uniche, invio all’Agenzia entro il 7 marzo

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Con la diffusione dei tracciati delle certificazioni uniche (si veda il Sole 24 ore di ieri), inizia il lavoro delle software house e dei sostituti di imposta che, entro il 7 marzo, dovranno trasmettere all’Agenzia le certificazioni. La consegna ai lavoratori dipendenti potrà avvenire entro il 31 marzo. Due i modelli pubblicati: sintetico e ordinario. Il primo è per i lavoratori; il secondo, invece, arricchito delle informazioni di cui necessita l’Erario, va all’Agenzia. Le istruzioni per la Cu evidenziano la documentazione che il sostituto deve ricevere da parte dell’intermediario quale prova della presentazione della comunicazione. Quest’ultimo deve rilasciare, contestualmente al ricevimento delle Cu (già compilate) o all’assunzione dell’incarico per la loro predisposizione, l’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia i dati contenuti. Dopo aver trasmesso la certificazione l’intermediario - entro 30 giorni - deve consegnare al sostituto gli originali e la ricevuta telematica di invio. Tale documentazione costituisce prova di assolvimento dell’adempimento. Il sostituto deve controllare che l’intermediario rispetti i termini. In caso di violazione può segnalare l’inadempimento e rivolgersi a un altro intermediario.

Nella sezione “Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme” sono presenti campi in cui si deve indicare il domicilio fiscale del percipiente al 1° gennaio 2016 e, se diverso, quello al 1° gennaio 2017. Le istruzioni ricordano che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Sul punto, tuttavia, aggiungono un’importante precisazione riguardante l’eventualità che il Comune in cui risiede il percipiente sia stato istituito per fusione avvenuta nel corso del 2016. In particolare, viene precisato che qualora tale Comune abbia deliberato aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per ciascuno dei territori comunali estinti, bisogna compilare la casella “Fusione comuni” - punto 26 - indicando un codice identificativo del territorio, reperibile in una tabella presente in appendice del 730/2017. Riguardo alle ritenute fiscali da indicare nella Cu, le istruzioni forniscono un dettaglio dei codici tributo utilizzabili nel modello F24. Nei punti 1 e 2 della Cu confluiscono anche i compensi corrisposti ai soci di cooperative artigiane, di recente inclusi tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (legge 208/2015). Per identificarli si deve riportare, nel punto 8 della sezione “dati anagrafici”, il nuovo codice Z3. Tra le sospensioni per eventi eccezionali fanno il loro ingresso anche gli eventi sismici che hanno devastato nel 2016 Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Nel coacervo dei redditi agevolati compaiono anche le facilitazioni previste a favore dei lavoratori tornati in Italia dopo 5 anni di permanenza all’estero e per i quali, l’articolo 16 del Dlgs n. 147/15 prevede uno sconto ai fini fiscali, del reddito prodotto in Italia, pari al 30%. Se il sostituto, in presenza dei requisiti, non ha riconosciuto l’esenzione, deve darne indicazione utilizzando la nuova annotazione “BD”, per consentire al percipiente di fruire dell’agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.

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