Le regole pratiche delle pensioni un cumulo
Il cumulo contributivo nella sua forma rinnovata dalla legge di stabilità del 2017, in particolare a favore degli assicurati con contribuzione maturata anche nelle casse previdenziali dei liberi professionisti, ha ricevuto il definitivo via libera dal ministero del Lavoro e dall'Inps con Circolare 140 dello scorso 12 ottobre, che ne ha chiarito i principi applicativi.
Inps sarà infatti l'ente pagatore di tutte le pensioni in cumulo, a prescindere dal numero e tipo di enti pensionistici coinvolti, così come si verifica con l'altra opzione di pensionamento “multi-gestione” accessibile a chi vanta contribuzione anche in casse per professionisti iscritti ad albo, vale a dire la totalizzazione (Dlgs 42/2006).
I due istituti, cumulo e totalizzazione, condividono molteplici aspetti, come - ad esempio - l'istruttoria della domanda di pensione, che viene in entrambi i casi presentata all'ente previdenziale di ultima iscrizione; la fondamentale differenza rimane nel metodo di calcolo, che nel cumulo è sempre “pro quota” senza alcuna perdita sull'assegno complessivamente maturato, mentre nel caso della totalizzazione il metodo applicato all'intera posizione assicurativa è quello contributivo (spesso penalizzante), a meno che l'assicurato non abbia già maturato i requisiti autonomi previsti per il pensionamento in una delle forme pensionistiche coinvolte.
Le pensioni in cumulo, così come nel caso degli accessi a pensione previsti nelle Gestioni Inps dalla legge 214/2011, decorreranno dal mese successivo a quello della domanda inviata all'ente di competenza; a proposito delle domande di pensione di vecchiaia e anticipata già presentate, la Circolare specifica che in ogni caso queste non decorreranno anteriormente al 1° febbraio 2017 (prima data utile compatibile con l'entrata in vigore della nuova versione del cumulo per professionisti, all'inizio di gennaio del 2017).
Alcuni enti di previdenza privati, come Enpam, si sono già dichiarati pronti a lavorare le pratiche di cumulo pervenute negli scorsi mesi e inviate a Inps in attesa di definizione. Sul tema del dialogo con le singole casse previdenziali, potrà essere utile chiarire, anche per il tramite di apposite convenzioni preannunciate dalla Circolare, il valore ai fini del diritto pensionistico dei singoli accantonamenti contributivi interni. Nel caso di Enpam, ad esempio, tutti i medici sono tenuti all'iscrizione obbligatoria al Fondo di previdenza generale dell'Enpam, in virtù dell'adesione all'albo professionale, con versamento della Quota A. I contributi obbligatori di Quota A, tuttavia, non possono essere oggetto di ricongiunzione ex lege 45/1990 e possono persino convivere, per la loro speciale natura, con la contribuzione volontaria come regolata dal Dlgs 184/1997.
Dal momento che lo sblocco del cumulo sarà particolarmente attrattivo per quei professionisti che possono valorizzare i contributi richiesti per l'accesso a pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 e 10 per gli uomini fino al 2018 incluso), sarà di fondamentale importanza regolare al dettaglio quali contribuzioni potranno essere ritenute utili per l'anzianità assicurativa complessiva. Nel caso di un medico con 1 anno coperto dalla sola Quota A Enpam, 20 anni di Ex inpdap e 21 anni e 10 mesi anni di successiva contribuzione anche presso uno dei fondi speciali legati ad attività professionale dell'Ente previdenziale per medici si rivelerà cruciale determinare il ruolo del primo periodo di anzianità assicurativa maturata in Enpam con il versamento della sola Quota A ai fini della pensione anticipata in cumulo.
La circolare n. 140/17 dell'Inps