Rapporti di lavoro

Possibile vendere ed esporre macchinari non a norma

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

L’esposizione di un macchinario privo di tutti i requisiti di sicurezza non ricade nel divieto stabilito dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro. In sintesi è questo il parere del ministero del Lavoro espresso tramite la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro con l’interpello 1/2017, in risposta a una serie di quesiti formulati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

I quesiti ipotizzavano la vendita di dispositivi di protezione individuale, privi dei requisiti di sicurezza previsti dall’articolo 70 del testo unico, se l’acquirente è un rivenditore di tale tipologia di attrezzatura, ovvero se possa ritenersi legittima la vendita, il noleggio o la concessione di attrezzature di lavoro allorché nell’atto di vendita sia prevista, da parte dell’acquirente, la messa a norma delle stesse prima dell’utilizzo.

Infine è stato chiesto se l’esposizione ai fini della vendita, noleggio o concessione in uso delle attrezzature, dei dispositivi e degli impianti privi di tutti o parte dei dispositivi di sicurezza, in spazi commerciali, compresi quelli all’aperto e le fiere, costituisca violazione dell’articolo 70, indipendentemente dal perfezionamento dell’atto di trasferimento del bene, salvo restando la possibilità di esporne parti limitate, non potenzialmente funzionanti se non completate di quelle indispensabili a soddisfare la vigente normativa sulla sicurezza.

La risposta a interpello non manca di sottolineare che le disposizioni contenute negli articoli 23 e 72 del testo unico, nel vietare fabbricazione, vendita, noleggio e concessione in uso di attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali o impianti non conformi alla normativa tecnica, intendono perseguire la finalità di anticipare la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori garantendo l’utilizzo unicamente di quei beni conformi in origine, ovvero di quelli preventivamente adeguati alla normativa di sicurezza.

Peraltro sul punto si è espressa la Corte di cassazione (sentenza 40590/2013) la quale ha ritenuto che, se da una parte è vietato l’impiego di macchinari non a norma, non può ritenersi vietata la vendita di un macchinario avente uno scopo ben preciso senza alcuna previsione di utilizzazione.

Sulla base di tali elementi giurisprudenziali, la Commissione per gli interpelli ha ritenuto che non ricadono nell’ambito di applicazione delle disposizioni di legge la circolazione di attrezzature di lavoro ed eventuali dispositivi di protezione individuale, ovvero di impianti non conformi, senza alcuna previsione di utilizzazione ma con esclusivo e documentato fine demolitorio ovvero riparatorio per la messa a norma, così come la mera esposizione al pubblico.

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