Previdenza

Niente quadro RW con la flat tax al 7% per i pensionati che si spostano al Sud

di Antonio Longo

I pensionati che si trasferiscono in un comune del Sud Italia con meno di 20mila abitanti potranno pagare un’imposta del 7% sui redditi esteri per 5 anni, esaurendo così il prelievo fiscale in Italia su questi introiti. È una delle novità previste dalla legge di Bilancio 2019 ( legge 145/2018, articolo 1, commi 273 e 274 ).

La proposta sembra ispirarsi al regime portoghese dei «residenti non abituali» introdotto nel 2009 che prevede un regime di esenzione totale dalle imposte sui redditi, della durata di 10 anni, per le pensioni (e altri redditi) di fonte non portoghese percepite da soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Portogallo.

In maggiore dettaglio, è previsto l’inserimento nel Tuir dell’articolo 24-ter rubricato «Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera the trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno». Il posizionamento della norma non è casuale perché seguirebbe l’articolo 24-bis, introdotto nella precedente legislatura, che definisce lo speciale regime fiscale dei «neo-residenti». Quest’ultimo, a certe condizioni, consente l’applicazione di una imposta forfetaria pari a 100mila euro annui su tutti i redditi di fonte estera percepiti dalle persone fisiche che decidono di trasferirsi nel nostro Paese.

Le regioni interessate
Il nuovo regime per i pensionati sarebbe applicabile - «fatte salve le disposizioni dell’articolo 24-bis» - ai titolari dei redditi da pensione all’articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir «erogati da soggetti esteri», che trasferiscono in Italia la propria residenza fiscale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Tuir in uno dei comuni delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore ai 20mila abitanti.

L’opzione
Questi soggetti potranno optare per l’assoggettamento dei «redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero» ad una imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.

L’opzione potrà essere esercitata dalle persone fisiche che:
•non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace;
•e trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

I pensionati dovranno indicare la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l’ultima residenza fiscale prima del trasferimento in Italia.

L’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza fiscale in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta. La misura agevolativa è valida per i primi cinque periodi di imposta successivi a quello in cui l’opzione diviene efficace (stando alla lettera della norma, sembra quindi ci sia uno sfasamento temporale tra il periodo di efficacia dell’opzione e i periodi in cui concretamente si può beneficiare della tassazione agevolata).

Versamento in unica soluzione
Si stabilisce che l’imposta del 7% debba essere corrisposta in unica soluzione entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. L’opzione è revocabile dal contribuente e, nel caso di revoca, sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. Gli effetti dell’opzione cessano laddove venga accertata l’insussistenza dei requisiti previsti dalla legge o il venir meno degli stessi e in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva nella misura e nei termini previsti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.

È concessa a chi opta la facoltà di non avvalersi della tassazione agevolata con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell’opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Per i redditi prodotti nei Paesi “esclusi” dall’opzione si applica il regime di tassazione ordinaria in Italia e spetta il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero; credito che, viceversa, non spetta nel caso dei redditi soggetti all’imposta del 7 per cento.

Esenzione da Ivie e Ivafe
Inoltre, i pensionati che esercitano l’opzione non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione delle attività detenute fuori dall’Italia (esonero dalla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi) e sono esenti dall’imposta sugli immobili esteri (Ivie) e sulle attività finanziarie estere (Ivafe).

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