Ccnl tessili-moda aziende artigiane, con la paga di marzo 2018 spetta l’una tantum
Con la paga di marzo 2018 le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderie e occhialeria, rinnovato in data 14 dicembre 2017, dovranno corrispondere ai dipendenti aventi diritto la prima tranche dell'una tantum, a copertura del periodo di carenza contrattuale (1° luglio 2016-31 dicembre 2017).
Ai lavoratori in forza al 14 dicembre 2017 spetterà un importo forfetario pari a 120 euro, che verrà erogato in due tranche di pari importo, la prima con la paga di marzo 2018 e la seconda con la retribuzione del mese di settembre 2018. Agli apprendisti l'una tantum verrà erogata nella misura del 70 per cento.
La stessa una tantum verrà ridotta proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post parto, part time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
L'una tantum è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi; la stessa è inoltre esclusa dalla base di calcolo del Tfr.
Secondo consolidata prassi negoziale gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nel presente accordo.
L'importo a titolo di una tantum viene riconosciuto anche a fronte della cessazione del rapporto di lavoro.