Variazione dell’orario in periodo di tutela maternità
Ai sensi dell’articolo 56 del Testo Unico maternità/paternità (D.lgs. n. 151/2001), al termine dei periodi di divieto di lavoro, le lavoratrici hanno il diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza per essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti, ovvero di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi o che sarebbero loro spettati durante l'assenza. Secondo quanto stabilito tutto si ricostituisce ante assenza tutelata. Ma il caso proposto nel quesito riguarda una dipendente con la quale era stato sottoscritto un accordo di modifica del part-time con un termine stabilito: il rientro al lavoro della dipendente “A” in maternità. In questo caso valgono le medesime regole previste per gli altri lavoratori ed essendo rientrata la lavoratrice “A”, sia il datore di lavoro che la lavoratrice “B”, seppure in periodo tutelato, rispetteranno gli accordi in precedenza presi con il conseguente rientro all’orario originariamente effettuato e cioè part-time al 50%.
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