L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Distacco Dirigente Turco in Italia

di Rozza Alberto

La domanda

Per l'ingresso in Italia di un Dirigente di azienda turca, nell'ambito di un distacco intra-societario, è possibile richiedere la carta blu UE? Si precisa che la Società turca (distaccante) e la Società italiana (distaccataria) fanno parte dello stesso gruppo societario. La lettera h) del punto 3) dell'art. 27-quater del D. Lgs. 286 del 25/07/1998 sembrerebbe stabilire che le disposizioni per il rilascio della Carta Blu UE non si possano applicare solo agli stranieri distaccati nell’ambito di una prestazione di servizi. In varie circolari/approfondimenti (anche sul Vs sito) si comunica invece che la Carta Blu UE non può essere richiesta per gli stranieri distaccati art. 27 lett. a), g) e i). Chiediamo quindi un Vs parere in merito. Grazie

Ai sensi dell’art. 27-quater del D.Lgs. 286/1998 la carta blu UE viene rilasciata ai lavoratori qualificati che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica per periodi superiori a 3 mesi e che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) del titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e di una qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia; b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate. Invece il trasferimento intra-societario trova la sua disciplina nell’art. 27-quinquies del T.U. immigrazione che fa riferimento a dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione che vengono trasferiti in Italia per periodi superiori a 3 mesi, per svolgere prestazioni di lavoro subordinato. Per trasferimento intra-societario si intende il distacco temporaneo di uno straniero, che al momento della richiesta di nulla osta al lavoro si trova al di fuori del territorio dell’Unione europea, da un’impresa stabilita in un Paese terzo, a cui lo straniero è legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno tre mesi, a un’entità ospitante stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa o a un’impresa appartenente allo stesso gruppo di imprese ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Per entità ospitante si intende la sede, la filiale o la rappresentanza in Italia dell’impresa da cui dipende il lavoratore trasferito o un’impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia. In questo caso la richiesta di nulla osta deve essere presentata telematicamente dall’azienda ospitante allo Sportello unico per l’immigrazione con il “modulo Art. 27-quinquies”. Poiché il dirigente, dipendente dell’azienda turca, viene distaccato in Italia presso una società appartenente allo stesso gruppo societario, si ritiene che possa far ingresso ai sensi dell’art. 27-quinques, sempre che sia in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla norma.

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