Agevolazioni

Esonero totale per gli studenti in alternanza scuola-lavoro

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

L’incentivo strutturale introdotto dal prossimo anno dalla legge 205/2017 potrà assumere, in alcuni casi, forme più consistenti. Instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con contratto a tutele crescenti con studenti che hanno svolto una parte del proprio percorso formativo in azienda garantirà, infatti, ai datori di lavoro l’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi Inail. Restano confermati sia il limite massimo di importo del beneficio (3mila euro annui), sia il requisito anagrafico dei soggetti cui si rivolge la misura (meno di 35 anni di età nel 2018, o meno di 30 per gli avviamenti effettuati dal 2019).

Per accedere allo sgravio, le assunzioni, da effettuarsi entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, devono riguardare studenti che, in precedenza, hanno svolto – presso l’azienda in cui viene instaurato il rapporto di lavoro – delle attività di alternanza scuola/lavoro (almeno il 30 %) così come previste dalla normativa vigente.

Sono premiate, altresì, le assunzioni a tempo indeterminato, sempre entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto, presso la medesima azienda, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Ancora più interessante sarà assumere a tempo indeterminato, in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, giovani che non abbiano compiuto i 35 anni di età; il requisito anagrafico è superato se i soggetti assunti risultano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Ricordiamo che (Dm 20 marzo 2013) è privo di impiego regolarmente retribuito chi, negli ultimi sei mesi, non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione. La nozione, quindi, non è riferita alla condizione di regolarità contributiva del rapporto, ma alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo).

Per le assunzioni nelle regioni sopra indicate, i programmi operativi nazionali e quelli complementari possono prevedere, nell’ambito degli obiettivi specifici stabiliti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, che l’esonero contributivo sia elevato al 100% della contribuzione datoriale (escluso il premio Inail), nel limite massimo di 8.060 euro annui, per un periodo massimo di 36 mesi. Va osservato che, contrariamente all’incentivo strutturale su base nazionale, che abbatte del 50% la contribuzione datoriale, l’esonero totale valido nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna riguarda solamente le assunzioni eseguite nel 2018. Il diverso e più consistente tetto dello sgravio consente ai datori di lavoro di azzerare la contribuzione previdenziale a proprio carico per retribuzioni che, in genere, si collocano fino a 27mila euro annui, Lo sgravio, infine, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©