Ritorna l’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale
La legge di bilancio ripristina l'indennizzo per cessazione di attività commerciali introdotto a partire dal 1996 con il decreto legislativo 207/1996 e rivolto ai titolari o coadiutori di attività commerciali al minuto in sede fissa, che esercitino attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o, ancora, attività commerciale su aree pubbliche.
L'indennizzo viene confermato senza alcun limite temporale secondo lo stesso impianto e con i medesimi requisiti richiesti fino alla fine del 2016 (ultima proroga che era stata disposta dalla legge 147/2013). Per ottenerlo i beneficiari dovranno avere almeno 62 anni di età se uomini, 57 anni se donne e avere contribuito per almeno cinque annualità in qualità di titolari o coadiutori nella gestione speciale commercianti dell'Inps.
Il richiedente dovrà avere cessato definitivamente l'attività commerciale e riconsegnata la relativa autorizzazione di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e alla cancellazione dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la Camera di commercio.
L'indennizzo non sarà cumulabile con qualsiasi altra attività di lavoro dipendente o autonomo o con un trattamento pensionistico di vecchiaia erogato da qualsiasi fondo. L'ammontare dell'indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione speciale commercianti (quest'anno 513,01 euro mensili al lordo delle ritenute fiscali). I periodi di fruizione dell'indennizzo sono inoltre utili ai fini del solo diritto a pensione, senza incidere sulla misura della prestazione. Coloro che avranno i requisiti anagrafici e contributivi, nonché di cessazione dell'attività commerciale, dovranno presentare la relativa domanda (con un modello analogo all'AP95 in uso fino a due anni fa).
Questo aiuto viene finanziato attraverso il ripristino della contribuzione aggiuntiva con aliquota dello 0,09%. La legge di bilancio richiama infatti il Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale originariamente previsto dall'articolo 5 del Dlgs 207/1996. E' prevista però una clausola di garanzia a favore della spesa dello Stato: qualora infatti le uscite del fondo a finanziamento dell'indennizzo superino il punto di equilibrio rispetto alle entrate previste dalla stessa legge di bilancio, la manovra prevede che venga emanato, senza alcun termine ordinatorio, un decreto interministeriale fra dicastero del Lavoro e dell'Economia che adegui conseguentemente l'aliquota. Nell'ulteriore ipotesi in cui le uscite del Fondo non siano pareggiate dalle entrate contributive e il decreto in esame non venga emanato, Inps non riconoscerà ulteriori prestazioni.