Per l’apprendistato professionalizzante retribuzione su misura
Anche dopo la fine degli sgravi contributivi totali, cessati da quest’anno, l’apprendistato professionalizzante mantiene alcuni vantaggi, in parte economici, anche grazie ai nuovi bonus Sud e giovani.
L’apprendistato professionalizzante è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e occupazione dei giovani, con i limiti di età previsti per le diverse tipologie, eccetto coloro che beneficiavano di indennità di mobilità (fino al 31 dicembre 2016) o di un trattamento di disoccupazione, i quali possono essere assunti in apprendistato professionalizzante senza limiti di età.
L’assunzione deve avvenire in forma scritta e il contratto deve contenere, in forma sintetica, il Piano formativo individuale (Pfi), definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.
La disciplina dell’apprendistato è rimessa ad accordi interconfederali o ai Ccnl nel rispetto di questi principi:
divieto di retribuzione a cottimo;
presenza di un tutor all’interno dell’azienda.
Il lavoratore può essere inquadrato fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante secondo il Ccnl o, in alternativa, si può stabilire la retribuzione in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio. Il periodo di apprendistato può essere prolungato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, oltre i 30 giorni. Inoltre, gli apprendisti sono assicurati contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, malattie e invalidità; godono delle tutele per maternità, di assegno familiare e Naspi, per la quale il datore versa un contributo pari all’1,61% della retribuzione imponibile.
I vincoli
Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi; tuttavia, per i datori che svolgono l’attività in cicli stagionali, i Ccnl possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del rapporto, anche a tempo determinato.
Possono essere assunti in tutti i settori, pubblici o privati, con contratto professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i giovani tra i 18 e i 29 anni (per chi possiede una qualifica professionale, il limite scende a 17 anni). La qualifica professionale da conseguire al termine del contratto è determinata dalle parti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti dai Ccnl.
Accordi interconfederali e contratti collettivi stabiliscono, per il tipo di qualificazione professionale da conseguire, la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a tre anni (cinque per gli artigiani). Non è ammesso il contratto di apprendistato con un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per una durata superiore alla metà di quella prevista dal Ccnl (ministero del Lavoro, circolare 5/2013). Si può trasformare l’apprendistato di primo livello in professionalizzante ma la durata complessiva dei due periodi non può eccedere quella individuata dai contratti collettivi.
La stabilizzazione
Fermi i diversi limiti previsti dal Ccnl, solo per i datori con oltre 50 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto alla fine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore (esclusi i rapporti cessati nel periodo di prova, eccetera). Se la percentuale non è rispettata, è possibile assumere un solo apprendista. Gli altri sono considerati sin dall’origine lavoratori a tempo indeterminato.