L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Permessi per cure termali

di Callegaro Cristian

La domanda

Buongiorno, come sono regolamentati i permessi per cure termali dal ccnl metalmeccanici? Un dipendente chiede di usufruire di 1h al giorno come permesso per cure termali. E' possibile?

Il c.c.n.l. per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti – in breve metalmeccanica industria - (il lettore non specifica il c.c.n.l. del settore metalmeccanico, pertanto si assume quale riferimento quello del settore industriale, n.d.r.) non disciplina l’istituto delle cure termali, pertanto occorre fare riferimento alla relativa regolamentazione di legge. A norma dell’art. 16, comma 5, legge n. 412/1991, i permessi per cure idrotermali possono essere fruiti dai lavoratori, anche al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un medico specialista della ASL ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dell'INAIL, dai medici del predetto Istituto. Tale situazione è equiparata alla malattia, con conseguente diritto al relativo trattamento a carico dell'INPS e/o a carico del datore di lavoro. Non può, comunque, procedersi all'erogazione dell'indennità di malattia laddove risulti la possibilità per il lavoratore di utilizzare giornate di ferie nel periodo previsto per l'esecuzione della cura. Le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali sono quelle tassativamente previste dalla legge. Le prestazioni idrotermali possono essere fruite dai lavoratori dipendenti, anche al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, quando un medico specialista della ASL attesti con prescrizione motivata, nelle singole situazioni: 1) l'esistenza dell'affezione; 2) l'idoneità terapeutica riabilitativa della cura; 3) l'importanza determinante, per la risoluzione dell'affezione stessa, di un tempestivo trattamento termale. L’articolo 13 del decreto legge n. 463/1983 stabilisce che i permessi (non frazionabili) per fruire delle prestazioni idrotermali non possono superare il periodo di 15 giorni l'anno e tra i periodi di cure e i congedi ordinari e ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno 15 giorni. La legge prevede poi tutta una serie di casi di esclusione dall’indennità di malattia a carico dell’Inps. Attraverso circolare n. 85/1991 l’Inps ha fornito istruzioni in merito ai criteri ed alle modalità di erogazione dell’indennità. Al di fuori delle ipotesi rientranti nella fattispecie di cui sopra, le parti possono accordarsi per l’attribuzione di permessi retribuiti già contemplati dalla contrattazione nazionale o di secondo livello.

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