Previdenza

Con la domanda di rottamazione contribuzione ok

di Mauro Pizzin

Dal 24 aprile 2017, Inail e Inps attesteranno la regolarità contributiva nel caso in cui, per i debiti nei loro confronti iscritti a ruolo dopo un invito a regolarizzare, si accerti che il debitore, entro il 21 aprile, abbia presentato all’agente della riscossione la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’articolo 6 del cosiddetto Decreto fiscale (Dl 193/2016).

Con la circolare Inail 18/2017 del 28 aprile e la circolare Inps 80/2017 di ieri, i due Istituti hanno dettato le prime istruzioni operative da applicare ai debitori che abbiano dichiarato di aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali , ricordando che costoro, fin dal quel momento, potranno ottenere il rilascio del documento unico di regolarità contributiva ( Durc ), purché ricorrano anche tutti gli altri requisiti di regolarità previsti dalla normativa per il rilascio del documento (si veda il Sole 24 Ore del 25 aprile 2017).

I chiarimenti di Inail e Inps si sono resi necessari in seguito all’entrata in vigore, lo scorso 24 aprile, del decreto legge 50/2017, il cui articolo 54 ha risolto la vicenda legata all’impossibilità di ottenere la regolarità contributiva da parte dei soggetti che aderiscono alla sanatoria prevista per azzerare i debiti con l’agente della riscossione, procedimento di adesione alla definizione agevolata che fino a quel momento si perfezionava solo con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute.

Con la nuova disposizione - confermano in buona sostanza i due Istituti - la semplice dichiarazione di adesione dà diritto a ottenere il Durc. Sia Inail, sia Inps ricordano, inoltre, che in base all’articolo 54, comma 2, del Dl 50/2017, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una rata di quelle di cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute in base al piano di definizione agevolata, i Durc eventualmente rilasciati in precedenza verranno annullati. In questo contesto, scaduto il termine dell’unica rata o di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la regolarità contributiva viene attestata se l’agente della riscossione ne comunica il regolare svolgimento.

Sul piano procedurale, mentre la circolare Inail chiarisce che «sono in corso di realizzazione» gli adeguamenti procedurali interni che consentiranno di evidenziare le regolarità contributive attestate in base al Dl 50/2017, la circolare Inps sottolinea che per supportare l’attività istruttoria delle sedi si è provveduto a popolare in automatico il Tab “note azienda” della procedura intranet “Durc online” con l’informazione relativa alla presenza per il codice fiscale di una dichiarazione ex articolo 6 del Dl 193/2016. Un’informazione che consentirà all’operatore, in caso di esito di irregolarità conseguente all’ipotesi di definizione parziale dell’esposizione debitoria, «di operare, in contraddittorio con il contribuente, la valutazione dell’esito della verifica».

La circolare 18/17 dell'Inail

La circolare 80/17 dell'Inps

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