Sgravio contributivo giovani, bilancio 2018
In ipotesi che il gentile lettore intenda riferirsi allo sgravio di cui ai commi 100 e ss. della legge 205/2017, si osserva quanto segue. Il comma 101 dell’articolo 1 afferma che “l'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata […] non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.” La norma aggiunge (ultimo periodo) che “non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.”. Quindi l’eventuale svolgimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale è il rapporto di apprendistato (articolo 41 co. 1 decreto legislativo 81/2015), non rileva, ai fini della fruizione dell’esonero, esclusivamente se svolto presso un altro datore di lavoro e non proseguito in rapporto a tempo indeterminato. Ne segue che il rapporto di apprendistato svolto presso lo stesso datore di lavoro, in quanto rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è ostativo alla fruizione dell’esonero. Tale interpretazione è indirettamente confermata dalla norma (comma 106) che prevede la possibilità di fruire dell’esonero, per un periodo massimo di dodici mesi, nei (soli) “casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato […] a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.”. Tale ultima norma prevede che “I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato”. In proposito è tuttavia opportuno menzionare una risposta ad interpello del Ministero del lavoro datata 4 maggio 2005 (prot. n. 25/I/0003883) nella quale si afferma che “i benefici contributivi sono da collegare al momento fattuale della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e pertanto, anche nella ipotesi in cui tale trasformazione avvenga in maniera anticipata rispetto al termine previsto nel contratto, il datore di lavoro avrà diritto a fruire dei benefici contributivi per l’anno successivo alla trasformazione dell’apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.”. Accogliendo tale interpretazione sarebbe ipotizzabile una trasformazione del contratto a tempo indeterminato del rapporto di apprendistato prima del termine del contratto, la applicazione dei benefici contributivi per un anno ai sensi dell’articolo 47 co. 7 citato e, al termine di tale ultimo periodo, la applicazione dell’ulteriore esonero previsto dal menzionato comma 106 della legge 205/2017, sebbene limitatamente ad un periodo di 12 mesi (stante l’esplicito richiamo al citato articolo 47, comma 7). E’ bene precisare, tuttavia, che la ipotesi qui formulata, seppure fondata su una lettura coordinata della prassi e della norma, non è al momento supportata da esplicite conferme amministrative.