Contenzioso

Con il «no» del medico serve la sospensione

di Elsa Mora e Valentina Pomares

Se il medico aziendale emette per un dipendente un giudizio di inidoneità temporanea alle mansioni, non potendo arrivare alla risoluzione del rapporto di lavoro, il datore ha l’obbligo di sospendere, seppur temporaneamente, il dipendente dalla prestazione lavorativa.

In caso contrario, infatti, in base all'articolo 2087 del Codice civile, il datore di lavoro sarebbe ritenuto responsabile di un eventuale aggravamento o compromissione della salute del lavoratore addetto a mansioni non adatte alle sue condizioni fisiche (Tribunale di Asti, sezione lavoro, 10 novembre 2006; Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15688 del 13 dicembre 2000).

Meno certo è invece il diritto del datore di sospendere il pagamento della retribuzione al lavoratore durante il periodo di sospensione (salvo che il Ccnl applicabile non disciplini questa fattispecie).

Il tema è stato recentemente affrontato da una sentenza del Tribunale di Verona (6750 del 2 novembre 2015), in base alla quale, nel caso di accertata inidoneità alle mansioni, se le prestazioni lavorative sono vietate dalle prescrizioni del medico competente, è legittimo il rifiuto del datore di lavoro di riceverle, così come il mancato pagamento della retribuzione.

Tuttavia, un orientamento giurisprudenziale ritiene che la sospensione della retribuzione non sarebbe legittima nelle more dell’eventuale impugnazione del giudizio di inidoneità reso dal medico competente, che il dipendente interessato potrebbe instaurare presso la competente commissione della Asl (Corte d’appello di Torino, 28 giugno 2001).

Addirittura, ci sono casi in cui la giurisprudenza ha messo in discussione non solo la possibilità di interrompere il pagamento della retribuzione durante la sospensione, ma anche la facoltà stessa di sospendere il lavoratore, prima che il giudizio del medico competente sia divenuto definitivo.

Il Tribunale di Benevento, con sentenza 2028 del 21 maggio 2008, ha stabilito che sarebbe illegittima la sospensione dal lavoro (e ancor più dalla retribuzione) effettuata dal datore nei confronti del lavoratore nelle more di un giudizio medico instauratosi in seguito all’emissione di una valutazione del medico aziendale di inidoneità assoluta all’attività lavorativa.

Questo orientamento però non può essere condivisibile alla luce dell’obbligo del datore di assicurare la sicurezza sul luogo di lavoro, stabilito dall’articolo 2087 del Codice civile. Pertanto, nel caso in cui un lavoratore sia giudicato dal medico competente temporaneamente inidoneo a svolgere le sue mansioni, è consigliabile procedere alla sua immediata temporanea sospensione dalla prestazione lavorativa. Infatti, le sanzioni applicabili al datore di lavoro e ai delegati per la sicurezza, in caso di aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore, sarebbero più importanti di quelle eventualmente applicabili nel caso di illegittima sospensione dalla prestazione lavorativa per un periodo di tempo limitato.

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