Contrattazione

Co.co.co nella Pa fuori dalla «stretta» fino al 1° gennaio 2018

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di Michele Regina

Il decreto milleproroghe ha concesso alla Pa un altro anno per attivare i contratti di collaborazione, prima del divieto di ricorrere a questa forma di contrattuale.

Nel Dlgs 81 del 2015 le disposizioni concernenti le collaborazioni coordinate e continuative sono riferite ai rapporti contrattuali con committenti privati; con le pubbliche amministrazioni invece, lo stesso Dlgs all'art. 2, recita che "la disciplina dettata per la generalità dei datori di lavoro non è applicabile nei confronti delle stesse amministrazioni pubbliche". C'è da dire però che la stessa normativa del T.U. ha disposto il divieto, per le stesse pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione, con eccezioni, dal 1° gennaio 2017.
L’ Esecutivo ha affrontato il problema, sicuramente non secondario data la portata del fenomeno, appunto con il Dl 244/2016, il cosiddetto Milleproroghe. Tale decreto dovrà essere convertito entro il 28 febbraio 2017.
Sul tema delle collaborazioni il decreto Milleproroghe, all'articolo 1, comma 8, modifica l'art. 2, comma 4, del citato Dlgs 81/2015, differendo il termine, già fissato al 1° gennaio 2017, al 1° gennaio 2018, relativamente al divieto per le pubbliche amministrazioni di attivare nuovi contratti di collaborazione. Il differimento dovrebbe permettere all'Esecutivo di porre in essere un altro intervento normativo, attuativo della legge Madia sui rapporti di lavoro nelle Pa., con una valutazione complessiva degli oneri afferenti i fabbisogni di personale nelle stesse Pa.
Con tale decreto si dispone quindi il riallineamento tra un anno delle disposizioni tra pubblico e privato in tema di collaborazioni. Per questo anno le Pa potranno continuare ad avvalersi di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle sole attività alle quali non sia possibile far fronte attraverso il personale di ruolo già in servizio. Ovviamente sempre che la legge di conversione preveda ciò, ovvero il decreto non decada per mancata conversione.

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