Rapporti di lavoro

Integrato il flusso Uniemens con la valorizzazione della qualifica Professionale Istat

di Emanuela Molteni

Con messaggio n. 208 del 17 gennaio 2019, l’Inps ha comunicato di aver integrato il flusso Uniemens con un nuovo campo finalizzato a rendere più agevole e veloce l’istruttoria per il riconoscimento dei lavoratori per i quali non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per la pensione anticipata, dell'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019 (art. 12 DL n. 78/2010).

Come noto, la legge di bilancio 2017 (Legge n. 205/2017) ha previsto il beneficio sopracitato per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitute ed esclusive della medesima e della gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 della L. n. 335/95 che si trovino nelle seguenti condizioni:

a)Lavoratori dipendenti, in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, che svolgono, da almeno sette anni negli ultimi 10 di attività lavorativa, una delle seguenti professioni (Allegato B legge n. 205/2017 – D.M. 5/02/2018):
•Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici (Classificazioni Istat 6.1 - 8.4.1 - 8.4.2);
•Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni (Classificazioni Istat 7.4.4.2 - 7.4.4.3 - 7.4.4.4);
•Conciatori di pelli e di pellicce (Classificazioni Istat 6.5.4.1);
•Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante (Classificazioni Istat 7.4.1.1 e personale viaggiante);
•Conduttori di mezzi pesanti e camion (Classificazioni Istat 7.4.2.3);
•Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni (così come definite dal Decreto Del Ministro della Sanità del 14 settembre 1994, n. 739 e del 14 settembre 1994, n. 740);
•Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza (Classificazioni Istat 5.4.4.3);
•Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido (Classificazioni Istat 2.6.4.2);
•Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati (Classificazioni Istat 8.1.3.1);
•Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia (Classificazioni Istat 8.1.4.1 - 8.1.4.3);
•Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti (Classificazioni Istat 8.1.4.5);
•Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca (Classificazioni ISTAT 6.4.1 - 6.4.2 - 6.4.3 - 8.3.1 - 8.3.2);
•Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative (Classificazioni Istat 6.4.5.2 - 6.4.5.3);
•Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011 (Classificazioni Istat 7.1.2.1 - 7.1.2.2 - 7.1.2.3 - 7.1.3);
•Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne (Classificazioni Istat 7.4.5 e personale viaggiante).

b)I lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (art. 1 D.lgs. n. 67/2011) che sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
Al fine di individuare i lavoratori addetti alle professioni di cui all'allegato B della Legge n. 205/17 (condizione di cui alla precedente lettera A) il Flusso Uniemens è stato integrato con l'elemento <QualProf> ove dovrà essere valorizzata la qualifica professionale Istat (CP2011) corrispondente alle mansioni realmente esercitate dal lavoratore nel mese. In caso di esercizio, nel corso del medesimo mese, di più attività facenti capo a classificazioni diverse, dovrà essere indicata l'attività prevalente.
Tale valorizzazione è operativa con decorrenza dalla competenza del mese di febbraio 2019.
E' richiesta la compilazione del campo <QualProf> in presenza di mansioni invariate nel tempo nonché in caso di mancata prestazione lavorativa per ferie, aspettativa o assenza con titolo alla contribuzione figurativa (settimane valorizzate “1” o “2” – in tal caso si indicheranno le mansioni che il lavoratore assente avrebbe svolto in caso di servizio).
La mancata compilazione dell'elemento in parola verrà segnalato dal Software di controllo Uniemens con un errore “Warning”.

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