Adempimenti

Lavoratori agricoli, iscrizione agli elenchi nominativi entro 90 giorni dall’inizio dell’attività

di Arturo Rossi

Il termine per chiedere l'iscrizione da parte delle aziende agricole autonome negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, dei coloni e mezzadri e degli imprenditori agricoli professionali è di 90 giorni dall'inizio dell'attività.

Lo ricorda l'Inps con messaggio 8 ottobre 2018, numero 3690, dato che in questi ultimi tempi vi sono state molte richieste di iscrizione retroattive dai coltivatori diretti, dai coloni e mezzadri e dagli imprenditori agricoli professionali per periodi pregressi.

A tal proposito, viene ricordato che l'articolo 14, comma 2, della legge 233/1990, ha previsto il termine, successivamente confermato dall'articolo 3 del Dpr 476/2001, di 90 giorni dall'inizio dell'attività agricola autonoma, per richiedere l'iscrizione.

Ne deriva che, se alle sedi Inps pervenga una richiesta di iscrizione con effetto retroattivo e cioè oltre i 90 giorni previsti, le stesse dovranno effettuare un'istruttoria particolarmente accurata, prendendo in considerazione tutti gli aspetti della nuova azienda da iscrivere e richiedendo alla stessa di fornire ogni documentazione utile a rilevare l'effettiva data di inizio dell'attività.

Lo stesso termine dei 90 giorni, è previsto anche nell'ipotesi di richieste alle Sedi di cancellazione del nucleo e /o di uno o più soggetti per periodi pregressi.
In merito, viene richiamato il messaggio 44/2001 che ha disciplinato dettagliatamente l'iter da seguire.

Tutte queste attività, devono essere attuate anche per evitare e contrastare il fenomeno dell'instaurazione di posizioni contributive fittizie finalizzate alla percezione di prestazioni previdenziali o alla fruizione indebita degli sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, vengono richiamati i messaggi 3643/2014, 8124/2014 e 3560/2015 che hanno disciplinato l'intero iter operativo da seguire anche nel caso di aziende con dipendenti richiedenti l'iscrizione con effetto retroattivo.

Quindi, conclude l'istituto di previdenza sociale, è necessario che le strutture territoriali, sia per le istanze di iscrizione che per le richieste di cancellazione oltre il termine previsto per legge, dovranno necessariamente supportare il provvedimento di accoglimento con atti di data certa e prove inequivocabili.

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