L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Inail lavoratore operante in due stati

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

In base al principio della territorialità della legislazione applicabile i lavoratori subordinati sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente dove svolgono la loro attività lavorativa. Del personale dipendente di una società italiana svolge quotidianamente attività lavorativa sia nel territorio italiano che in quello svizzero. Premesso quanto sopra, si chiede di conoscere se a coloro che operano in entrambi Stati si applichi la sola disciplina italiana in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali avendo la sede principale dell’impresa in Italia?

Dal 1° aprile 2012 il Comitato misto, con decisione 1/2012, ha esteso ai rapporti con la Svizzera le disposizioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009. Tali disposizioni riguardano tutti i settori della sicurezza sociale, ivi inclusi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In linea di principio i cittadini dell’UE e della Svizzera sono soggetti alla legislazione di un solo Stato membro, anche se lavorano contemporaneamente in più Stati. Più in particolare: a) se il lavoratore esercita una parte sostanziale della sua attività nello Stato di residenza è comunque soggetto alla legislazione dello Stato di residenza; b) se non esercita una parte sostanziale della sua attività nello Stato membro di residenza è soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l’impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di un’impresa o di un datore di lavoro. Il Regolamento di attuazione 987/2009 stabilisce poi che per “parte sostanziale di un’attività subordinata” esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell’insieme delle attività del lavoratore subordinato, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività. Per l’attività subordinata valgono i criteri dell’orario di lavoro e/o della retribuzione per cui una quota inferiore al 25 % di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione. Nel caso di specie il lavoratore italiano residente in Italia che lavora contemporaneamente in Italia ed in Svizzera e dipendente dall’unica impresa italiana è soggetto, in base ai criteri sub a) e b) sopra evidenziati, alla legislazione anti infortunistica italiana.

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