Inail lavoratore operante in due stati
Dal 1° aprile 2012 il Comitato misto, con decisione 1/2012, ha esteso ai rapporti con la Svizzera le disposizioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009. Tali disposizioni riguardano tutti i settori della sicurezza sociale, ivi inclusi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In linea di principio i cittadini dell’UE e della Svizzera sono soggetti alla legislazione di un solo Stato membro, anche se lavorano contemporaneamente in più Stati. Più in particolare: a) se il lavoratore esercita una parte sostanziale della sua attività nello Stato di residenza è comunque soggetto alla legislazione dello Stato di residenza; b) se non esercita una parte sostanziale della sua attività nello Stato membro di residenza è soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l’impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di un’impresa o di un datore di lavoro. Il Regolamento di attuazione 987/2009 stabilisce poi che per “parte sostanziale di un’attività subordinata” esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell’insieme delle attività del lavoratore subordinato, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività. Per l’attività subordinata valgono i criteri dell’orario di lavoro e/o della retribuzione per cui una quota inferiore al 25 % di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione. Nel caso di specie il lavoratore italiano residente in Italia che lavora contemporaneamente in Italia ed in Svizzera e dipendente dall’unica impresa italiana è soggetto, in base ai criteri sub a) e b) sopra evidenziati, alla legislazione anti infortunistica italiana.