Restano la comunicazione preventiva e il tetto di 400 giornate in tre anni
I nuovi obblighi previsti per il contratto a chiamata dal Dlgs 104/2022 convivono con quelli già esistenti per i datori di lavoro che si avvalgono di questa tipologia contrattuale.
Chi ricorre al contratto di lavoro a chiamata, infatti, deve comunicare preventivamente la durata della prestazione lavorativa (articolo 15, comma 3, del Dlgs 81/2015), e rispettare il vincolo di utilizzo per un massimo di 400 giornate nel triennio (salvo alcuni settori).
La comunicazione obbligatoria preventiva va effettuata usando il modello «Uni-Intermittente», che contiene i dati identificativi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data di inizio e di fine della chiamata, all’interno di un periodo massimo di trenta giorni.
Se il datore conosce la programmazione dell’attività lavorativa, può effettuare la comunicazione con riferimento a un ciclo integrato di attività non superiore a 30 giorni: possono essere disposte comunicazioni che prendano in considerazione archi temporali anche molto ampi purché, all’interno di questi, i periodi di prestazione non superino i 30 giorni per ciascun lavoratore.
I dati devono coincidere con le informazioni contenute nel contratto individuale di lavoro a chiamata o nell’informativa sulle condizioni di lavoro da allegare al contratto, in base al decreto Trasparenza: come ha precisato la circolare del ministero del Lavoro 19/2022, se intervengono variazioni dell’orario di lavoro rispetto a quello già comunicato, il datore di lavoro dovrà rendere una nuova informativa (purché le variazioni incidano in maniera strutturale o per un lasso temporale significativo). Il lavoratore va informato entro il primo giorno di decorrenza delle modifiche.
I sistemi per inviare il modello «Uni-Intermittente» sono diversi:
- tramite email, all’indirizzo Pec intermittenti@pec.lavoro.gov.it (valido anche se inviato da un indirizzo non Pec)
- online, attraverso il sito www.cliclavoro.gov.it.
Resta la possibilità di usare una app dedicata oppure, solo per determinati casi, di inviare un sms al numero 339-9942256: la comunicazione può essere inoltrata lo stesso giorno in cui viene resa la prestazione lavorativa, purché avvenga prima dell’inizio della stessa.
In caso di malfunzionamento di questi sistemi, rimane la possibilità di inoltrare il modello via fax all’Ispettorato territoriale del lavoro.
Per chi viola gli obblighi di comunicazione anticipata si applica la sanzione da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, senza poter applicare la diffida.
Il lavoro intermittente può essere utilizzato – per ciascun lavoratore con lo stesso datore di lavoro – fino a 400 giornate di effettivo lavoro «nell’arco di tre anni solari», tranne che per turismo, pubblici esercizi e spettacolo.