Agevolazioni

Per l’esonero contributivo triennale dei part time serve un chiarimento ufficiale

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di Roberto Bellini


Terminate le ferie, con la preparazione della legge di Bilancio e la definizione degli adempimenti annuali, ci stiamo avvicinando rapidamente a una stagione molto intensa per il legislatore e per tutti gli operatori che devono applicare le norme. Come al solito l'auspicio è che quanto definito sui tavoli del Parlamento tenga conto della realtà operativa e dell'effettiva applicabilità sia tecnica, sia temporale delle norme, avvalendosi del contributo degli esperti ministeriali ma anche dei rappresentanti delle categorie e tra queste ultime anche le software house che forniscono gli strumenti tecnici per espletare i vari adempimenti.
Quando la norma non è stata sufficientemente sviscerata e non sono stati affrontati adeguatamente tutti i vari casi d'uso il rischio è quello di incappare in dubbi e contestazioni che possono riflettersi in errori e alla fine anche in possibili sanzioni.
Un esempio recente che riguarda gli adempimenti del mondo del lavoro è l'applicazione dell'esonero contributivo triennale disciplinato dalla legge numero 205 del 27 dicembre 2017 e reso applicabile dalla circolare Inps numero 40 del 2 marzo 2018. Tale sgravio contributivo rinnova una misura già adottata nel triennio precedente e, aldilà delle variate percentuali dell'incentivo, ripercorre negli articolati delle norme le medesime regole di calcolo con una piccola eccezione che riguarda il tempo parziale sul quale, a differenza del passato, nulla viene detto.
In pratica non è esplicitato un passaggio fondamentale che è comune ormai a tutti gli sgravi contributivi e che riguarda la riparametrazione dell'incentivo e del relativo limite alle ore effettivamente lavorate nel caso di part time (si veda, da ultimo, l'incentivo bonus Sud che nella circolare Inps 41 del 1° marzo 2017 viene così disciplinato «nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante e fruire dell'importo ridotto»). Non si tratta di un problema di poco conto perché la differenza di incentivo potrebbe essere significativa e, se erroneamente fruita, potrebbe esporre il datore di lavoro a possibili effetti sanzionatori.
Fortunatamente l'Inps per le vie brevi e in occasione di alcuni convegni ha confermato per i part time la correttezza del calcolo in proporzione del lavoro prestato e questo ha permesso di adeguare tempestivamente le procedure informatiche; tuttavia la mancanza di un chiarimento ufficiale espone gli operatori a dubbi e contestazioni da parte dei clienti, con conseguenti oneri di assistenza e l'impossibilità di supportare adeguatamente le scelte del software.
Si auspica quindi che ci sia a breve un pronunciamento ufficiale dell'Istituto che smarchi definitivamente la questione e per il futuro una maggiore attenzione in fase di stesura delle norme o quanto meno, visto che “errare humanum est”, si corra velocemente ai ripari con pronte rettifiche e chiarimenti ufficiali.
* Direttore generale AssoSoftware

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