Rapporti di lavoro

Imprese in amministrazione straordinaria, la domanda di Cigs non si presenta all’ispettorato

di Antonio Carlo Scacco

Le imprese in amministrazione straordinaria che presentano l'istanza di Cigs non sono tenute a inviarla anche agli ispettorati territoriali del lavoro: è una delle precisazioni contenute nella circolare del ministero del Lavoro numero 20 del 28 novembre.

L'articolo 25 del decreto legislativo 148/2015 dispone l'obbligo di presentazione della domanda contestualmente al ministero e alle direzioni territorialmente competenti (attraverso il canale “Cigs online”) ai fini dell'espletamento, da parte di queste ultime, delle verifiche in loco circa il rispetto degli impegni aziendali. Il mancato invio, pertanto, esonera gli uffici territoriali dai relativi adempimenti ispettivi (che sono invece di competenza del Mise). Ciò in virtù, si legge nella nota, della mancata applicazione alle aziende in amministrazione controllata del menzionato decreto legislativo 148.

La disciplina dell'amministrazione straordinaria per le grandi imprese in stato di insolvenza è stata ridisegnata dal decreto legislativo 279/199 (il cosiddetto Prodi-bis). Poiché le ultime riforme non hanno inciso sulle relative modalità di richiesta della cassa integrazione straordinaria, si applicano tuttora le vecchie regole. Effettuato l'esame congiunto in sede istituzionale, l'azienda presenta l'istanza assieme alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e il decreto ministeriale di nomina del commissario straordinario (se già emesso). Non si applicano gli ordinari termini di presentazione della domanda e anche la durata dell'intervento, che inizialmente è di 12 mesi, si considera in deroga agli ordinari limiti temporali. Il trattamento di Cigs decorre dal momento della dichiarazione dello stato di insolvenza (v. circ. Minlav 56/2002) fino alla data di emanazione del provvedimento del Tribunale concernente la chiusura della procedura . Tali regole si applicano anche per le imprese di dimensioni e livelli di indebitamento maggiori (soggette al cosiddetto decreto Marzano, decreto legge 347/2003).

Infine alcune precisazioni sullo specifico trattamento di Cigs in corso all'Ilva, attualmente in amministrazione straordinaria. Poiché la Cigs si estende a tutto il termine di durata del programma di amministrazione straordinaria, il trattamento di integrazione cesserà alla scadenza di quest'ultimo. Nelle more i commissari straordinari potranno individuare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale, anche attraverso formazione e impiego del personale non altrimenti impiegato in modo da favorirne il reinserimento lavorativo.

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