Lavoro per la pulizia e taglio del bosco privato
Il compito assegnato al lavoratore per la pulizia e taglio del bosco potrebbe essere svolto indifferentemente in ciascun contesto descritto. Quel che rileva è che il datore di lavoro non risulti essere imprenditore agricolo, né l’attività svolta per suo conto dal lavoratore di fatto possa considerarsi tra le attività comprese all’art. 2135 del c.c. secondo il quale ”E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse…..Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, …omissis”. La caratteristica essenziale del lavoro domestico è data, invece, dalla finalità dell’attività lavorativa volta al funzionamento di una comunità di tipo familiare e non a vantaggio dell’impresa o della attività professionale del datore di lavoro o comunque di terzi. A tal proposito è importante precisare che non può inquadrarsi come lavoro domestico l’ulteriore attività del dipendente (come potrebbe essere quella del giardiniere) svolta presso immobili di proprietà del datore lavoro che risultino locati a terzi o comunque adibiti ad attività di tipo commerciale o professionale. Il quesito espone il caso di una attività, non occasionale, di manutenzione di una proprietà boschiva che è nella disponibilità del nucleo familiare e poco lontana dalla casa di abitazione. In tale situazione, dunque, non sembra potersi escludere il ricorso all’inquadramento come lavoro domestico trattandosi di prestatore d'opera manuale assimilabile a quella di giardiniere (addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi interventi di manutenzione) che risulta espressamente contemplata dalla relativa contrattazione collettiva , nonché menzionata nella legge 339/58 (tutela del rapporto di lavoro domestico).