Previdenza

Conguaglio previdenziale dei dipendenti pubblici entro fine mese

di Fabrizio Bonalda

Arrivano dall'Inps, con circolare 31 gennaio 2017, numero 20, le istruzioni operative per il conguaglio previdenziale di fine 2016 per la gestione pubblica, operazione che deve precedere quella strettamente collegata di rilascio della certificazione unica.

Attraverso il conguaglio previdenziale la sommatoria dei valori mensili denunciati e versati viene confrontata con i valori dovuti su base annua. L'operazione in questione può rimettere in gioco quanto dovuto all'Inps, con i relativi obblighi di denuncia, in relazione a vari elementi che l’istituto precisa in modo dettagliato in circolare e che sono riconducibili, in larga parte, alla presenza dei massimali/tetti contributivi che impongono ai sostituti d'imposta di considerare anche i redditi del dipendente riferiti a precedenti rapporti di lavoro avuti nel corso dell'anno, e i casi in cui a fine anno siano in corso più rapporti di lavoro subordinato contemporanei. Si tratta, nello specifico:

- del massimale annuo (100.324 euro nel 2016) per la base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 335/1995, per gli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo;

- del massimale contributivo (182.874 euro nel 2016) previsto dall'articolo 3, comma 7, del Dlgs 181/1997 per i direttori generali, amministrativi e sanitari di Asl e aziende ospedaliere ex articolo 3 bis, comma 11, del Dlgs 502/1992);

- dell'aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile che nel 2016 era fissata in 46.123,00 euro, prevista dall'articolo 3 ter della legge 438/1992.

Ai fini del conguaglio contributivo dell'anno 2016 per la gestione dipendenti pubblici occorre tenere conto di tutti i redditi riferiti ai periodi compresi tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016.

L'Inps precisa che per i redditi liquidati nel 2016 le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il mese di febbraio 2017 e le relative denunce entro il successivo mese di marzo, analogamente al versamento della contribuzione conseguente alle operazioni in questione, ricordando le sanzioni previste dall'articolo 116, comma 8, lettere a) e b), della legge 388/2000, nei casi di omissione ed evasione degli obblighi conseguenti alle operazioni di conguaglio in termini di denuncia e versamento.

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