Agevolazioni

Start up più semplici

di Antonio Carlo Scacco

Il decreto legge cosiddetta crescita-bis (Dl 179/2012) ha introdotto nel nostro ordinamento la nozione di impresa “start-up innovativa” e di “incubatore certificato di start-up innovative” al fine di agevolare ed incentivare, anche attraverso una peculiare disciplina dei rapporti di lavoro, la cultura dell'innovazione tecnologica. Il successivo decreto Mise 24 settembre 2014 (cosiddetto decreto incentivi) e la circolare 68032 dello stesso anno avevano dettato la disciplina degli aiuti e le relative modalità applicative.

L'ultimo intervento in ordine di tempo è rappresentato dalla circolare Mise n. 102159 del 14 febbraio, che ha riepilogato tutte le novità intervenute nel frattempo. Il filo conduttore delle recenti modifiche è rappresentato dalla necessità di semplificare ulteriormente le modalità di accesso ed ampliare la platea dei destinatari. Saranno ammesse ai benefici anche le società costituite da non più di 60 mesi (erano 48) ed agevolabili, entro il limite del 20% dell'importo totale ammesso per le altre categorie di spesa, gli investimenti in marketing e/o web marketing, da intendersi quali spese relative alla definizione della strategia di ingresso sul mercato e promozione dell'innovazione. Tra le spese ammesse nell'ambito dei piani di impresa vi rientrano quelle relative all'acquisizione dei marchi (in aggiunta ai brevetti ed alle licenze). Per le spese riferite alla realizzazione del programma di investimenti funzionali alla realizzazione del progetto, l'erogazione del finanziamento avviene su richiesta dell'impresa beneficiaria in non più di cinque Sal (stati di avanzamento lavori). Ciascuna richiesta di erogazione deve essere di importo almeno pari al 10% dell'investimento complessivo ammesso, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo, che può essere presentata per l'importo residuo dell'investimento ammesso.

Più semplice, inoltre, la rendicontazione delle spese: per i titoli di spesa non quietanzati ci saranno 45 giorni di tempo per la dimostrazione del pagamento a partire dall'accreditamento delle relative agevolazioni da parte del Soggetto gestore (pena la revoca delle medesime). Infine è inserita una ulteriore e specifica causa di revoca totale dei benefici assegnati nel caso in cui l'impresa beneficiaria non abbia rispettato i tempi previsti per la dimostrazione del pagamento della totalità delle spese ammesse alle agevolazioni negli stati di avanzamento lavori.

Ricordiamo che sotto il profilo strettamente lavoristico sono molti i benefici già previsti dalla disciplina delle start-up e degli incubatori certificati. Ad esempio, tali soggetti hanno la possibilità di remunerare i lavoratori dipendenti, collaboratori ed amministratori assegnando loro, a titolo gratuito od oneroso, azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi emessi o diritti assegnati, ivi inclusi i piani di incentivazione che prevedano la diretta assegnazione di strumenti finanziari (anche sotto forma di restricted stock), l'attribuzione di opzioni di sottoscrizione o acquisto di strumenti finanziari ovvero la promessa di assegnare strumenti finanziari nel futuro (restricted stock unit). Tali erogazioni non rilevano, sotto il profilo fiscale e contributivo, alla formazione della base imponibile. Medesime agevolazioni sono previste per favorire l'acquisizione di opere o servizi qualificati.

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