Pensionamento e riassunzione
Per poter accedere al trattamento pensionistico (di vecchiaia o anticipato) occorre che alla data di decorrenza del trattamento, non vi sia in essere un rapporto di lavoro subordinato, di nessun tipo. Una volta conseguito il pensionamento, tuttavia, è possibile il cumulo della prestazione con l’attività di lavoro (cfr. art. 1, comma 7, d.lgs. n. 503/1992), i cui redditi andranno ad implementare la posizione contributiva del lavoratore, anche a fini pensionistici. Solitamente, in vista della riassunzione del lavoratore presso la stessa azienda (ipotesi assai frequente) occorre una soluzione di continuità nell’attività lavorativa (almeno 1 giorno lavorativo), in quanto occorre anche formalmente che tra i due rapporti di lavoro vi sia una cesura. In altre parole occorre che il datore di lavoro adempia a tutte le comunicazioni e alle incombenza che derivano dalla cessazione del rapporto con un suo dipendente. Questo per evitare che vi siano cessazioni fittizie e strumentali del rapporto di lavoro (cfr. circ. INPS n. 89/2009) e soprattutto che non sia effettivamente integrato il requisito della effettiva cessazione del rapporto di lavoro subordinato, indispensabile per l’accesso al trattamento pensionistico (cfr. anche Cass. n. 5052 del 15.03.2016)