Welfare aziendale, servizi ammessi
Occorre premettere che i beni e servizi erogati dal datore di lavoro nell’ambito di piani di welfare aziendale in favore della generalità dei dipendenti, ovvero di categorie di dipendenti o dei loro familiari, devono appartenere alle categorie indicate dall’art. 100, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Più in particolare, ai sensi della norma suddetta, le opere o i servizi erogati per specifiche finalità “di utilità sociale (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto)” sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi, e non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma secondo, lett. f), del T.U.I.R.. In tale contesto, per verificare se il parrucchiere per signora costituisca un servizio riconducibile ad una delle categorie sopracitate e se, pertanto, sia erogabile da parte del datore di lavoro nell’ambito di un piano di welfare, risulta necessario rifarsi alla prassi amministrativa dell’Agenzia delle Entrate in materia. Con risoluzione n. 26/E del 29 marzo 2010, l’Agenzia ha innanzitutto confermato che “ai fini dell’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51, comma 2, lett. f), tali opere e servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto”, specificando che l’esenzione è riferibile unicamente alle erogazioni in natura e non si estende alle erogazioni sostitutive in denaro. Con la successiva circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016, successivamente recepita anche dalla più recente circolare n. 5/E del 29 marzo 2018, l’amministrazione ha chiarito che le opere e i servizi costituenti oneri di utilità sociale ai sensi dell’art. 100, comma 1, T.U.I.R. – pertanto deducibili e non costituenti reddito da lavoro dipendente anche se riconosciuti da regolamenti aziendali – ricomprendono, a titolo esemplificativo: - l’offerta di corsi di lingua, di informatica, di musica, di teatro, di danza; - il servizio di check-up medico, da parte di strutture esterne all’azienda, ma a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l’azienda e il terzo erogatore del servizio. Pertanto, alla luce di quanto precede, poiché gli oneri connessi ai parrucchieri per signora non paiono perseguire finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto, i servizi di parrucchiere di cui trattasi non sembrerebbero poter formare oggetto di piani di welfare ed ottenere i benefici fiscali sopra indicati. In ogni caso e fermo quanto precede, si ricorda che esiste l’opportunità di rivolgere un interpello all’Agenzia delle Entrate, affinché quest’ultima si pronunci su tale profilo, considerato che tale ente è il soggetto che potrebbe sollevare rilievi in merito all’inclusione dei servizi di parrucchiere nei piani di welfare in relazione ai vantaggi fiscali che potrebbero eventualmente derivarne.