In azienda fino al 50% di contratti flessibili
I limiti quantitativi applicabili alle imprese che vogliono utilizzare contratti a termine (diretti o in regime di somministrazione) dopo il decreto dignità sono diventati molto complessi e articolati. Per comprendere questi limiti bisogna partire dalla base di computo: il personale a tempo indeterminato presente in azienda (nell’intero corpo aziendale, senza distinzioni tra unità produttive) al 1° gennaio di ciascun anno.
Questo numero resta fermo sino al 1° gennaio dell’anno successivo, anche se nel frattempo l’organico aziendale cambia: così, ad esempio, se al 1° gennaio di questo anno un’impresa aveva alle proprie dipendenze 100 lavoratori, il valore da considerare resta fisso sino al 1° gennaio 2019, anche se durante l’anno intervengono licenziamenti o assunzioni.
Una volta definita la base di calcolo, ciascun datore può assumere lavoratori con contratto a tempo determinato diretto sino a un numero massimo del 20% di tale valore. Non rientrano nella soglia alcuni contratti (stagionali, sostitutivi, over 50, spettacoli, nuove attività, ricerca), per i quali non c’è limite.
Accanto a questo tetto, se ne applica un altro: la somma tra contratti a termine diretti ed eventuali rapporti di somministrazione a tempo determinato non può superare il 30% dell’organico. Il datore di lavoro può usare tutta la percentuale del 30% per i contratti di somministrazione, oppure combinarli in misura differente, senza dover rispettare (per tali rapporti) le soglie massime applicabili ai contratti diretti. Così, nell’esempio ricordato, si possono impiegare sino a 30 somministrati a termine, oppure 15 somministrati e 15 lavoratori a termine diretti, oppure 25 somministrati e 5 diretti; non può mai superare, invece, la soglia di 20 lavoratori diretti.
Il limite del 30% non si applica ai somministrati a tempo determinato che percepiscono ammortizzatori sociali da almeno 6 mesi e ai soggetti “svantaggiati”, platea molto ampia che include soggetti privi di diploma di scuola media, under 25 e over 50, adulti che vivono soli con una persona a carico, addetti in settori con alta disparità uomo donna, minoranze etniche, disoccupati di lunga durata.
Queste soglie convivono con un ulteriore limite del 20%, applicabile alla somministrazione a tempo indeterminato: in aggiunta ai lavoratori a tempo, quindi, ciascun datore di lavoro può impiegare altri 20 lavoratori in regime di staff leasing ogni 100 assunti direttamente a tempo indeterminato.
Tutte queste soglie possono essere modificate dai contratti collettivi, anche di secondo livello, siglati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La delega alla contrattazione è molto ampia, e quindi le parti sociali potranno aumentare o ridurre le diverse soglie esistenti, così come potranno definire modalità di calcolo differenti.
Molto articolato è anche il regime sanzionatorio: il superamento della soglia del lavoro a termine diretto è sanzionato solo sul piano economico (indennizzo del 20% della retribuzione, 50% per il primo lavoratore), senza conseguenze sul rapporto di lavoro, mentre per la somministrazione si applica il regime sanzionatorio previsto per i casi di irregolarità della fattispecie, cioè indennizzo economico e conversione del rapporto.