L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Malattia e conservazione del posto

di Josef Tschoell

La domanda

Come si può trattare il caso di un operaio edile (settore industria) assunto il 01.04.2008, che nell'ultimo triennio si è assentato dal lavoro con i seguenti eventi: dal 19/01/2015 al 30/04/2016 assente per malattia - dal 29/08/2016 al 14/11/2017 assente per infortunio sul lavoro - dal 15/11/2017 ad oggi assente per malattia. Si può valutare un licenziamento per superamento del periodo di comporto?

La materia del periodo di comporto per gli operai edili è disciplinata dagli artt. 26 e 27 del CCNL per le imprese edili (industria). L’art. 26 (trattamento in caso di malattia) garantisce all’operaio con un'anzianità superiore a tre anni e mezzo il diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi. L’art. 27 (trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale) garantisce, in caso di infortunio sul lavoro, all...