Malattia e conservazione del posto
di Josef Tschoell
La materia del periodo di comporto per gli operai edili è disciplinata dagli artt. 26 e 27 del CCNL per le imprese edili (industria). L’art. 26 (trattamento in caso di malattia) garantisce all’operaio con un'anzianità superiore a tre anni e mezzo il diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi. L’art. 27 (trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale) garantisce, in caso di infortunio sul lavoro, all...
Welfare aziendale, rimborso retta universitaria del figlio non fiscalmente a carico
di Roberto Vinciarelli