Previdenza

Servizi dei centri per l’impiego ai cittadini Ue

di Matteo Prioschi

Le misure di politica attiva possono essere erogate ai cittadini dell'Unione europea che soggiornano sul territorio italiano in base all'articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e della direttiva 2004/38/Ce. La precisazione è stata fornita dall'Anpal con la circolare 4/2018 pubblicata ieri.

Il documento risponde a richieste di chiarimenti in merito al requisito della residenza e alla possibilità per i cittadini dell'Ue di rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità e successivamente di fruire dei servizi di politica attiva del lavoro.

L'Anpal, alla luce del parere fornito dal ministero del Lavoro, ricorda che «la libera circolazione dei lavoratori è uno dei principi base dell'Unione europea, in virtù del quale i cittadini di ogni Stato membro hanno il diritto di cercare lavoro in un altro Stato membro…in particolare, va riconosciuta la medesima assistenza che gli ufffici di collocamento offrono ai cittadini dello Stato membro in questione, senza alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità».

Inoltre viene sottolineato che quando un lavoratore si trova in stato di disoccupazione involontaria in uno Stato membro può rimanervi per un periodo anche superiore a tre mesi. A questo riguardo l'articolo 7, comma 3, della direttiva 2004/38/Ce prevede proprio che il diritto al soggiorno sorga a fronte della registrazione presso l'ufficio di collocamento.
Alla luce di ciò, il requisito della residenza previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 150/2015, deve tener conto della libertà di movimento prevista per i lavoratori dell'Unione europea che quindi possono presentare la Did e fruire dei servizi di politiche attive.

Sempre in tema di politiche attive e del requisito di residenza, due giorni fa, con la circolare 3/2018, l'Anpal è intervenuta relativamente ai cittadini richiedenti asilo.

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